Chirurgia estetica: danni e risultati non migliorativi o insoddisfacenti. Significativa sentenza del Tribunale di Lecce
14 Febbraio 2018 da dagata
Chirurgia estetica: danni e risultati non migliorativi o insoddisfacenti. Significativa sentenza del Tribunale di Lecce. Oltre al chirurgo risponde anche la clinica perché mette a disposizione la struttura e vanno citati presso il Foro del Consumatore. A differenza delle cure mediche in senso stretto, per la prestazione del chirurgo estetico è l’aspettativa che il paziente ripone in un’attività medica corretta al solo scopo di migliorare l’aspetto estetico che fa scattare la risarcibilità in caso d’insuccesso. Danno estetico da liquidarsi in via equitativa non potendo trovare applicazione il “Decreto Balduzzi” che vale solo per la responsabilità extracontrattuale
Un tema che non passa mai di moda quello dei danni da chirurgia estetica e interventi conclusisi con insuccessi o insoddisfazione dei pazienti che si aspettavano un risultato ed invece sono costretti ad arrendersi ad una realtà ben diversa da quella sperata. È chiaro però che non sempre il cittadino che si ritiene insoddisfatto o che ha subìto conseguenze negative a seguito di un’operazione di chirurgia estetica, debba completamente disperare e se non può ottenere o riottenere ciò che ambiva, può tuttavia rivolgersi alla giustizia per vedersi riconosciuti economicamente i danni patiti, ove effettivamente accertabili, e restituito quanto percepito dal chirurgo e dalla clinica cui si era rivolto. Un caso che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si può ritenere emblematico in materia è quello capitato ad una signora residente nella provincia di Lecce, in particolare a Tricase, che si era rivolta ad un noto chirurgo estetico che svolgeva la propria attività in un’altrettanto famosa clinica di Bologna, ed i cui epiloghi sono approdati davanti al Tribunale di Lecce. La donna tra il 2009 ed il 2011 aveva effettuato una serie d’interventi di chirurgia estetica erogando la complessiva somma di euro 16.926,86, di cui euro 4.416,00 in favore della Casa di Cura, euro 10.507,24 al chirurgo quale medico-chirurgo che si occupò materialmente degli interventi estetici ed euro 2.003,62 a titolo di compenso per gli anestesisti. Nel citare in causa sia il chirurgo che la clinica, aveva lamentato la mancata esecuzione di un intervento di lipoffiling ed un risultato non migliorativo riguardo a tutte le altre prestazioni chiedendo non solo il rimborso di quanto pagato al medico ma anche il risarcimento dei danni subiti. Con esaustiva e complessa motivazione, il giudice onorario del Tribunale di Lecce, nella persona della dottoressa Alida Accogli, non solo aveva già rigettato l’eccezione d’incompetenza territoriale formulata dai convenuti, rilevando la competenza del Foro del Consumatore quale giudice inderogabile, ma accoglieva, con la sentenza numero 3446/2017, anche la domanda della paziente difesa dall’avvocato Francesco Toto. In particolare, evidenzia il giudice che la responsabilità della casa di cura risulta comprovata non solo dalle fatture dei pagamenti effettuati a titolo di retta, degenza ed utilizzo della sala operatoria che offrono prova che il paziente, attraverso la controprestazione offerta dalla casa di cura con la messa a disposizione della struttura sanitaria, ricevette dal medico una serie di esecuzioni chirurgiche che il professionista non avrebbe potuto erogare senza l’utilizzo congiunto di quel bene strumentale. Quanto alla responsabilità relativa alla prestazione eseguita, se è vero che in materia di obblighi a carico del chirurgo estetico risultano allo stato due filoni giurisprudenziali opposti che qualificano tale obbligazione, rispettivamente “di risultato” (Cass. n. 10041/1994) e come obbligazione “di mezzi” (Cass. n. 12253/1997), tuttavia rileva il Tribunale di Lecce con la decisione in commento: “che al di là della configurazione giuridica del tipo di prestazione di cui dovrebbe rispondere il chirurgo estetico (se di mezzi o di risultato) nell’ipotesi d’insuccesso terapeutico, ciò che deve rilevare è l’aspettativa che il paziente ripone in un’attività medico corretta a cui ricorre, generalmente, come il caso in disamina, al solo scopo di migliorare l’aspetto estetico e, quindi, per raggiungere un determinato risultato e non per curare una malattia, con la conseguenza che il fine rappresentato dal miglioramento sperato non costituisce solo un motivo per cui il paziente ricorre all’intervento di chirurgia ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, determinandone la natura stessa del vincolo pattizio. Quanto poi al danno effettivamente risarcibile, è risultata fondamentale la consulenza tecnica d’ufficio che, se da una parte ha rilevato un risultato estetico soddisfacente almeno parzialmente in relazione ad alcuni degli interventi eseguiti anche per stessa ammissione dell’attrice, dall’altra è servita a rilevare l’inutilità di uno di questi e la sua rimborsabilità nonché la sussistenza di un pregiudizio estetico risarcibile in via d’equità. Rileva sul punto il magistrato onorario che: “la pretesa risarcitoria di matrice contrattuale va quindi limitata al costo per l’asportazione del granuloma, stimato dall’ausiliario in euro 500,00, alla restituzione di parte dei compenso non giustificato da tale insuccesso e dall’assenza di indicazione e necessità chirurgica alla esecuzione del lipofilling alle braccia, oltre al danno estetico da liquidarsi in via equitativa, non potendo trovare applicazione il “Decreto Balduzzi” introdotto con D.L. n. 158/2012 trattandosi di normativa che regola il solo aspetto risarcitorio extracontrattuale; cosi globalmente la somma di euro 6.000,00 oltre interessi legati e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore…”. Al chirurgo e alla clinica, nonché alle loro rispettive compagnie assicuratrice, la condanna anche alle spese di lite e della Ctu.
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