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Il TAR ordina al Comune di approvare il Piano per il Commercio dando un termine di 90 giorni su ricorso di un commerciante

24 Settembre 2013 da dagata

Davide contro Golia. Il cittadino – commerciante contro l’amministrazione comunale inerte che non ha approvato ancora il Piano per il Commercio.

Ma la Giustizia Amministrativa gli dà ragione perché ha rilevato il grave ritardo della P.A. come sottolinea Giovanni D’Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti” dopo aver appreso la notizia della recentissima sentenza del 18.9.13 n. 1959, con la quale la I Sezione del TAR Lecce (Pres. Moro e Rel. Esposito) ha accolto il ricorso proposto da un commerciante, avverso il silenzio tenuto dal Comune di Copertino sull’istanza diffida finalizzata ad ottenere l’approvazione del Piano per il Commercio, ordinando all’Amministrazione comunale l’approvazione dello stesso entro il termine di 90 giorni.

La vicenda traeva origine da un primo diniego che il Comune di Copertino aveva opposto sull’istanza avanzata dal ricorrente volta ad ottenere l’autorizzazione per il posteggio su suolo pubblico con paninoteca mobile.

Tale diniego era motivato dall’Amministrazione con l’assenza del Piano comunale per il Commercio che impedisce, ai sensi della normativa regionale, il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali.

Avverso il diniego, il ricorrente proponeva un primo ricorso, tramite l’avv. Alfredo Matranga. Il TAR Lecce respingeva la richiesta di sospensiva, ritenendo applicabile la Legge Regionale n. 18/01, che preclude il rilascio dell’autorizzazione sino all’approvazione del Piano per il commercio su aree pubbliche da parte del Comune.

Nello stessa ordinanza di rigetto, tuttavia, il TAR faceva salva la facoltà dell’interessato di esercitare l’azione avverso il silenzio sull’adozione del suddetto Piano.

Pertanto, il ricorrente ha dapprima diffidato l’Ente a provvedere all’adozione del Piano ed ha poi proposto ricorso, lamentando la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 e dei generali principi di buon andamento dell’azione amministrativa, nonché dell’art. 97 Cost. e dell’art. 13, primo comma, della L.R. n. 18/2001, chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato ed ordinato al Comune di Copertino di concludere il procedimento, disponendo la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Con sentenza n. 1959/13, il TAR ha osservato preliminarmente che la Legge Regionale n. 18 del 2001 pone l’obbligo dei Comuni di dotarsi del Piano per il Commercio, fissando un termine di 180 giorni per l’approvazione di tale strumento di programmazione del commercio sulle aree pubbliche.

Per il TAR Lecce, pertanto, stante il preciso obbligo gravante sull’Ente locale, l’inerzia sull’istanza del ricorrente (il quale, in ragione di quanto detto, ha indubbio interesse all’approvazione del Piano) è qualificabile come silenzio-inadempimento, avverso il quale l’interessato può agire con il rimedio dell’azione avverso il silenzio.

Nelle motivazioni della sentenza il TAR ha rilevato, infatti, come, “essendo dunque accertato l’inadempimento all’obbligo di concludere il procedimento amministrativo, come generalmente previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorso va accolto e, conseguentemente, va ordinato al Comune di Copertino di provvedere all’approvazione del Piano per il commercio sulle aree pubbliche, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza”.

Il TAR ha condannato altresì il Comune di Copertino al pagamento delle spese processuali liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge.

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