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La sentenza tributaria del giorno: la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce annulla avviso di autotutela parziale notificato oltre il termine di cinque anni

7 Ottobre 2022 da dagata

La sentenza tributaria del giorno: la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce annulla avviso di autotutela parziale notificato oltre il termine di cinque anni

In data odierna la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce su ricorso proposto da un contribuente difeso dall’avvocato Maurizio Villani (nuova denominazione dopo la riforma della giustizia tributaria per anni sollecitata dal professionista salentino), ha totalmente annullato un’intimazione di pagamento di euro 23.724,50 dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Lecce perché è stato leso sia il principio del legittimo affidamento sancito dall’art. 10 dello Statuto del Contribuente sia il diritto di difesa costituzionalmente protetto.
Nel caso di specie, è accaduto che:
a) a fronte di due dichiarazioni di adesione ai benefici premiali, la prima di accesso alla procedura per la Rottamazione ter e la seconda di accesso alla procedura per il cd. saldo e stralcio, il ricorrente abbia ricevuto una sola formale comunicazione, che ha adempiuto nei termini, ritenendola, in buona fede, esaustiva delle due;
b) l’invio della seconda comunicazione, per intenderci quella relativa al cd. saldo e stralcio, non è mai pervenuta nella sfera di conoscibilità del ricorrente e solo dopo i chiarimenti richiesti – in seguito alla notifica dell’intimazione di pagamento – l’Agenzia ha chiarito che il plico contente il piano di pagamento, spedito a mezzo di raccomandata, è stato reso da Nexive con la motivazione: indirizzo insufficiente.
Dato non contestato dall’Ufficio che, però, sottolinea come il contribuente avrebbe potuto rendersi parte attiva al fine di ottenere il provvedimento di chiusura contenente la determinazione assunta dall’AER quanto alla concessione, o meno, del beneficio di legge.
La norma dell’art. 1 – Comma 192, sul punto, però è chiara, e regola l’attività dell’agente di riscossione. Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l’agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o l’esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185.
Ne consegue, alla luce di quanto innanzi, che la procedura attivata dal ricorrente, non solo non si è mai conclusa con un provvedimento formale effettivamente conosciuto, ma che tale errore non è in alcun modo imputabile al ricorrente; la conseguente emissione dell’avviso oggetto di ricorso, non sorretta da un adeguato contraddittorio endoprocedimentale, lede sia il principio del legittimo affidamento sancito dall’art. 10 Statuto del contribuente, sia il diritto di difesa costituzionalmente protetto.
Questi principi rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono importanti soprattutto per la difesa dei contribuenti in vista delle notifiche di milioni di cartelle esattoriali che avverranno nei prossimi mesi.

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