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“L’utente non può essere costretto a guardare sempre dove cammina”: il Comune di Catania condannato a risarcire il pedone

26 Novembre 2021 da dagata

“L’utente non può essere costretto a guardare sempre dove cammina”: il Comune di Catania condannato a risarcire il pedone caduto sulla sporgenza lungo il marciapiede. C’è nesso causale fra sinistro e cattivo stato di manutenzione della pavimentazione: l’ente non fornisce la prova liberatoria

Il pedone deve essere risarcito dopo la caduta sulla sporgenza metallica non segnalata dentro il marciapiede. Sussiste il nesso causale fra il sinistro e il cattivo stato di manutenzione della pavimentazione stradale: il Comune, dunque, risponde come custode della cosa perché non fornisce la prova liberatoria del caso fortuito. E ciò perché l’utente deve poter legittimamente confidare che l’ente custode mantenga il bene demaniale in condizioni consone alle caratteristiche necessarie all’uso cui è destinato. Insomma: non può essere costretto a guardare sempre e comunque a terra, a caccia di insidie sulla superficie su cui cammina. È quanto emerge dalla sentenza 4748/21, pubblicata il 24 novembre dalla terza sezione civile del tribunale di Catania.Accolto il ricorso dell’infortunata difesa dagli avvocati Luigi Bonanno Feldmann, Rita Grisafi e Rita D’Amico: ottiene un risarcimento di quasi 15.700 euro, praticamente la somma richiesta. Oltre al danno non patrimoniale, liquidato in base alle tabelle di Milano, alla danneggiata sono rimborsate anche le spese mediche documentate. Maledetto quello spuntone di ferro sul marciapiede: ciò che resta di un paletto tranciato. Nel tardo pomeriggio di un giorno d’inverno la signora inciampa nella sporgenza: è vero, non la vede, ma c’è da dire che il lampione vicino non funziona e la pavimentazione si trova da tempo in condizioni insufficienti. Pesano sulla decisione le fotografie prodotte in giudizio, ma anche il certificato del pronto soccorso e l’esito della Ctu medico legale. Nella sua sentenza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nel caso in concreto il giudice spiega come allo stato non c’è nessun dubbio che si configuri la responsabilità da custodia a carico del Comune: la giurisprudenza di legittimità ha superato la necessità di applicare in casi del genere i concetti di insidia e trabocchetto, che favoriscono l’amministrazione e penalizzano le vittime. Certo, al pedone si richiede una condotta diligente. E l’intensità varia se il sinistro avviene in una strada extraurbana invece che nel centro cittadino, come nella specie. Ma non può esigersi che l’utente della strada vada alla continua ricerca di difetti visibili del bene demaniale. Al Comune non resta che pagare, anche le spese della lite e della consulenza tecnica d’ufficio.

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