Andrea Mascetti, lo Studio Legale affronta il tema del licenziamento ritorsivo
8 Luglio 2020 da articolinews
L’approfondimento dello Studio Legale di Andrea Mascetti, pubblicato sul sito, esamina la questione del recesso datoriale viziato da motivo illecito: l’Avvocato Stefania Massarenti, in particolare, ha affrontato la fattispecie del licenziamento ritorsivo.
Andrea Mascetti: lo Studio Legale analizza la questione del licenziamento ritorsivo
Come illustrato nel focus dello Studio Legale di Andrea Mascetti, la figura del licenziamento ritorsivo è annoverata, da dottrina e giurisprudenza, tra le fattispecie di nullità del licenziamento, nonostante non trovi espressa collocazione da parte del Legislatore. L’analisi dell’Avvocato Massarenti conferma che, in linea generale, qualsiasi recesso viziato da motivo illecito determinante è da intendersi nullo: “La stessa conclusione vale per la fattispecie del licenziamento ritorsivo, in riferimento al quale l’illiceità dei motivi consiste nel fatto che il recesso si configura quale (illegittima) reazione del datore di lavoro a un comportamento lecito del lavoratore”. Lo Studio Legale guidato da Andrea Mascetti sottolinea poi che il licenziamento può essere considerato ritorsivo solo quando l’unica ragione che ne abbia causato il recesso sia quella illecita: “In caso di assenza di una valida ragione giustificativa, il giudice deve esaminare la domanda di accertamento della ritorsività formulata dal lavoratore”, scrive L’Avvocato Massarenti, spiegando che sul lavoratore “grava il relativo onere della prova, che può essere, tuttavia, assolto anche mediante il ricorso a presunzioni chiare precise e concordanti”.
Andrea Mascetti: il contributo della Suprema Corte sulla materia del licenziamento ritorsivo
Sul merito della questione, “risulta emblematico il principio recentemente riaffermato dalla Suprema Corte con sentenza 9468/2019”, scrive l’Avvocato Massarenti dello Studio Legale di Andrea Mascetti. Il suo articolo di approfondimento, infatti, mostra come la Suprema Corte abbia stabilito che, nella materia del licenziamento ritorsivo, “il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale”. Da ciò deriva la necessità per cui alla verifica dei fatti allegati dal lavoratore è richiesto il previo accertamento dell’insussistenza della causa sui cui è basato il licenziamento. Nell’analisi si legge che i presupposti richiesti dal Legislatore ai fini della legittimità del recesso sono rappresentati dalla giusta causa e/o dal giustificato motivo di licenziamento, con onere della prova in capo al datore di lavoro. Il focus dello Studio Legale di Andrea Mascetti conclude specificando che, nel caso in cui il lavoratore ritenga che il licenziamento sia privo di valida ragione e alla base vi sia una volontà ritorsiva, questi “potrà chiedere al giudice l’accertamento della nullità del recesso datoriale, con onere della prova a suo carico”, si legge, “al fine di ottenere la massima tutela della reintegra nel posto di lavoro che diversamente non potrebbe invocare”.
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