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Ordinanza della Cassazione su Irap e domiciliazioni: il parere dello studio di Andrea Mascetti

15 Marzo 2019 da articolinews

L’avvocato Francesca Marra, attiva presso lo studio legale che porta il nome di Andrea Mascetti, analizza la recente pronuncia della Corte di Cassazione sulla ininfluenza ai fini Irap dei compensi forniti in via occasionale dai legali ai colleghi di altri fori per le domiciliazioni.

Andrea Mascetti

Lo studio di Andrea Mascetti: aggiornamenti in tema di Irap e domiciliazioni

Il legale Francesca Marra, che esercita la professione nello studio guidato da Andrea Mascetti, ha scritto in merito al ribaltamento di giudizio emerso nel pronunciamento del 15 gennaio 2019 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione: la CTR ha infatti accettato il ricorso di un legale a cui i giudici della Corte di Appello avevano negato il diritto a ottenere dall’Agenzia delle Entrate la restituzione dell’Irap onorata per tre anni. Nello specifico del caso, la Commissione Regionale sosteneva che il legame tra i ricavi scaturiti dallo svolgimento dell’attività lavorativa e le spese effettuate configurasse la presenza di una adeguata organizzazione dedita al raggiungimento di un plus derivante da un lavoro autonomo soggetto a Irap. L’avvocato Marra dello studio legale di Andrea Mascetti porta invece all’attenzione come la pronuncia della Cassazione abbia decretato la trascurabilità ai fini impositivi dei compensi erogati in via occasionale dal legale ai colleghi di altri fori per le domiciliazioni, proprio poichè questi ultimi non si configurano come collaboratori fissi tali da poter parlare di entità autonoma facente capo al professionista.

I dettagli della pronuncia: il parere dell’avvocato dello studio legale di Andrea Mascetti

L’avvocato Marra, dello studio legale di Andrea Mascetti, prosegue spiegando che il querelante deplorava il fatto che la Commissione Tributaria Regionale non avesse verificato il carteggio allegato, da cui effettivamente risultava il non coinvolgimento dei terzi in qualità di collaboratori fissi, ma solamente come prestatori d’opera occasionale e domiciliatari. Il Supremo Collegio ha però specificato che la base per la richiesta dell’IRAP, secondo il Decreto Legislativo 446 del 15 dicembre 1997, è "l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi". Con questi presupposti, hanno concluso sostenendo la non rilevanza ai fini dell’esistenza del vincolo dell’autonoma organizzazione da parte dei compensi riconosciuti al contribuente. Il legale Marra dello studio di Andrea Mascetti scrive infine che alla luce di tali principi i punti valorizzati dalla Commissione Tributaria Regionale sono stati considerati "neutri" o ancora "irrilevanti" nel prendere la decisione finale, che è stata quella di cassare con rinvio.

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