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Omicidio stradale, per la Cassazione la sospensione della patente breve se l’automobilista non è un pericolo per la circolazione

10 Dicembre 2023 da dagata

Omicidio stradale, per la Cassazione la sospensione della patente breve se l’automobilista non è un pericolo per la circolazione. La morte dell’avventore è un fatto grave ma è rilevante che non via sia «indifferenza» del guidatore rispetto al bene della vita

In caso di omicidio stradale la sospensione della patente non può essere troppo lunga, ad esempio due anni, se l’automobilista non ha mostrato «indifferenza» per la vita e non può quindi essere un pericolo per la circolazione: questo avviene quando l’incidente è avvenuto per pura colpa. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 48550/23 pubblicata in data 06/12/2023, ha accolto il ricorso di un uomo, reo di aver ucciso un altro automobilista in seguito a un incidente. In primo luogo, motiva la quarta sezione penale, la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, non deve essere compiuta in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada. Le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa, infatti, restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento impugnato. In più, il giudice di merito, nel motivare la mancata revoca della patente, sembra aver valutato non elevato il grado della colpa e tale valutazione potrebbe riverberarsi sul giudizio di gravità della violazione commessa in senso favorevole al ricorrente. Per questo, spiega ancora il Collegio di legittimità, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, ha ricordato che “Nella sentenza, impugnata, inoltre – sempre al fine di spiegare le ragioni per le quali la patente di guida non doveva essere revocata – il giudice ha affermato che il comportamento dell’imputato non esprime «indifferenza» rispetto ai beni fondamentali della vita e dell’incolumità delle persone e tale affermazione sembra sottendere che il pericolo derivante dall’ulteriore circolazione sarebbe modesto. Per gli Ermellini, a fronte di tali motivazioni, la durata della sospensione della patente di guida è stata determinata nella misura finale di anni due che, tenuto conto del chiaro disposto dell’art. 222, comma 2 bis, cod. strada, è certamente superiore alla media edittale”.

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