Reddito di Emergenza (REM) non erogato dall’INPS. Tribunale di Lecce: sì alla tutela d’urgenza
6 Dicembre 2021 da dagata
Reddito di Emergenza (REM) non erogato dall’INPS. Tribunale di Lecce: sì alla tutela d’urgenza. Accolto il ricorso ex articolo 700 di una donna che aveva rinunciato al reddito di cittadinanza e proposto istanza per il REM poi sospesole
Il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, nella persona del giudice Francesca Costa, con un’interessante ordinanza depositata lo scorso 25 novembre ha riconosciuto l’ammissibilità del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. in materia di Reddito di Emergenza (REM) e ha accolto il ricorso di una donna che aveva proposto apposita istanza dopo aver rinunciato mesi prima al Reddito di Cittadinanza e per un problema connesso ad un asserito “conflitto tra il reddito di emergenza stesso e il reddito di cittadinanza”, le era stato sospeso dopo l’erogazione del solo mese di giugno. In realtà la sospensione del REM era dipesa da un problema burocratico in quanto il Reddito di Cittadinanza per il quale non aveva neanche mai ritirato la carta, per fatto e responsabilità esclusiva dell’INPS stessa, non era stato revocato. La signora, quindi, era stata costretta in piena difficoltà pandemica a cercare di spiegare le proprie ragioni all’istituto previdenziale che nonostante i ripetuti tentativi, non aveva in alcun modo “sbloccato” la situazione lasciandola senza alcun beneficio pur avendone tutti i requisiti. Tanto, infatti, è stato accertato nel giudizio d’urgenza cui la cittadina era stata costretta a ricorrere dopo essersi rivolta allo “Sportello dei Diritti”. Assistita dall’avvocato Donato Maruccia, si è vista accogliere le proprie doglianze sia in termini di fumus boni iuris, ossia nella verosimiglianza del proprio diritto a dover godere del beneficio stante la sussistenza dei requisiti essendo la stessa con un reddito e patrimonio di gran lunga inferiore alle soglie previste dall’articolo 36 del Decreto Legge 73/2021, che per quanto riguarda il cosiddetto periculum in mora, atteso che il beneficio risulta sospeso e che l’esiguo reddito della ricorrente è tale da rendere difficilmente tollerabile l’interruzione del godimento del beneficio assistenziale per tutta la durata del giudizio di merito.Una decisione importantissima per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, in un momento di grave crisi economica come quella che stiamo vivendo nella quale moltissimi sono i nuclei in difficoltà che si vedono sospesi o revocati i benefici assistenziali per questioni burocratiche pur avendone il diritto e che in poco tempo potrebbero veder riconosciute le proprie ragioni in virtù di tale significativo precedente.
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