Cassazione, nuovo principio di diritto: niente assegno di mantenimento ai figli bamboccioni da papà ma al massimo il reddito di cittadinanza
6 Dicembre 2021 da dagata
Cassazione, nuovo principio di diritto: niente assegno di mantenimento ai figli bamboccioni da papà ma al massimo il reddito di cittadinanza.
Dalla Cassazione arriva un duro colpo alla generazione Neet (Not in education, employment or training, cioè i giovani che non studiano né lavorano). Una volta che il percorso formativo è terminato, spetta al figlio maggiorenne provare di essersi adoperato in modo fattivo per rendersi indipendente dal punto di vista economico, anche ridimensionando le sue aspirazioni, se del caso (di giovani choosy, troppo schizzinosi, parlò un altro ministro, l’allora titolare del Lavoro Elsa Fornero in un convegno a Milano nel 2012, con un’altra definizione che fece epoca). Dunque, niente più assegno da papà, ma al massimo il reddito di cittadinanza, per il figlio over 30 che non è riuscito ancora a trovare un lavoro in grado di renderlo indipendente. E ciò perché più passano gli anni e più si affievolisce il diritto all’assegno a carico del genitore in favore del figlio maggiorenne. Il padre (o la madre) si libera dall’obbligazione facendo valere, in rapporto all’età del richiedente, il fatto che il figlio abbia conseguito un titolo professionale ma non l’abbia attivato – del tutto o a sufficienza – per trovare un’occupazione adeguata. Per il resto ci sono gli «strumenti di sostegno al reddito» a carico dello stato sociale. È quanto emerge dall’ordinanza 38366/21, pubblicata il 3 dicembre dalla prima sezione civile della Cassazione. Tempi duri per i Tanguy all’italiana, ormai indicati con una celebre definizione dell’allora ministro delle Finanze Tommaso Padoa-Schioppa («Mandiamo i bamboccioni fuori di casa», disse durante un’audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato il 4 ottobre del 2007). Sono accolti due motivi di ricorso del padre, divorziato e pensionato, condannato dalla Corte d’appello di Roma a versare ancora 300 euro al mese alla figlia ormai trentacinquenne. Il tutto benché in passato la ragazza abbia rifiutato di impiegarsi presso il padre, declinando anche offerte di lavoro di terzi, come ammette la stessa interessata, sentita dal giudice in primo grado. E dire che un mestiere in mano ce l’avrebbe pure: è estetista. L’errore dei giudici del merito sta proprio nel non verificare se la figlia utilizzato il titolo per trovare un lavoro stabile onerando invece il padre di dimostrare il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte della rampolla. Nell’ordinanza gli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, spiegano come l’esigenza di mantenere una «vita dignitosa», non può più essere soddisfatta con il mantenimento a carico dell’anziano genitore, ma con «altri strumenti di ausilio, «finalizzati a dare sostegno al reddito» e «ormai di dimensione sociale»: praticamente l’identikit del reddito di cittadinanza.
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