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Le multe le fa il sindaco… ma non può?

4 Gennaio 2020 da dagata

Le multe le fa il sindaco… ma non può? Succede a San Fermo in provincia di Como dove nel 2019 il primo cittadino ne ha comminate oltre quattrocento. Ma alla gente interessa sapere soprattutto una cosa: un sindaco ha davvero il potere di multare qualcuno per un’infrazione stradale?

Succede a San Fermo, località in provincia di Como dove se l’auto è in divieto di sosta o se si commette un’altra infrazione alla multa ci pensa il sindaco che soltanto quest’anno ne ha comminate oltre quattrocento scatenando un acceso dibattito. Lui si chiama Pierluigi Mascetti. Per questo, si aggira per le strade della località comasca con palmare e stampante portatile. Pronto a entrare in azione. Quest’anno quasi la metà dei sessantamila euro di incassi previsti per le sanzioni li ha garantiti il sindaco. La multa più salata è andata a un automobilista che effettuò un sorpasso oltre lo spartitraffico. L’episodio fu approfondito dalle autorità locali, sfociando in una sanzione non solo per la manovra azzardata ma anche per altre infrazioni: eccesso di velocità in centro abitato, in ora notturna e in prossimità delle strisce pedonali. Ma alla gente interessa sapere soprattutto una cosa: un sindaco ha davvero il potere di multare qualcuno per un’infrazione stradale? La risposta è sì, ma solo in pochi casi poichè il sindaco è un “pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni”. L’articolo 12 riconosce i poteri di «prevenzione e accertamento delle violazioni» agli appartenenti agli organi di polizia (e ad alcuni dipendenti di ministeri e gestori di strade e ferrovie, ma solo se superano un esame di qualificazione e, spesso, solo in determinati contesti). In più, il comma 2, estende questi poteri ai «rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria».Dunque, in prima battuta il sindaco può multare solo se ha la qualifica di polizia giudiziaria. E questo può accadere solo nei Comuni più piccoli. Infatti, l’articolo 57 del Codice di procedura penale stabilisce che il sindaco è ufficiale di polizia giudiziaria solo nei centri in cui non c’è una sede né della Polizia di Stato né dei Carabinieri né della Guardia di finanza. Questa prerogativa viene sfruttata anche per sopperire alle carenze di organico dei vigili, che spesso non si possono coprire con nuove assunzioni. San Fermo della Battaglia è un comune italiano di 7.837 abitanti e certamente non è sede di organi di polizia statali, per cui il sindaco è un ufficiale di polizia giudiziaria. Ma non è pensabile che una modalità di accertamento di questo tipo diventi sistematica: le regole del Codice della strada, in quanto speciali rispetto alla legge 689, prevalgono. Si può fare un’eccezione in casi gravi,evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ma si può discutere sul fatto che una sosta vietata lo sia. Inoltre, il Codice (articolo 200) prescrive come regola generale che l’infrazione debba essere contestata immediatamente al trasgressore, salvo alcuni casi elencati in modo tassativo (articolo 201). Tra essi c’è l’assenza del trasgressore, che giustifica l’omessa contestazione immediata nel caso di sosta vietata. Ma occorre dimostrare che il conducente si trovava davvero lontano dal veicolo e questo si può fare in modo convincente solo se è presente un vigile in divisa: alla sua vista, il guidatore apparentemente assente potrebbe improvvisamente materializzarsi per spostare subito il mezzo. Che poi è lo scopo fondamentale dell’attività di polizia.

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