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Cassazione: stop all’attività di videosorveglianza sul posto di lavoro nonostante il consenso scritto dei lavoratori. Necessario l’accordo sindacale

25 Dicembre 2019 da dagata

Cassazione: stop all’attività di videosorveglianza sul posto di lavoro nonostante il consenso scritto dei lavoratori. Necessario l’accordo sindacale

La Suprema Corte torna a bacchettare, con una sentenza innovativa, l’attività di videosorveglianza sul posto di lavoro. È quanto emerge dalla sentenza 50919 del 17 dicembre 2019 della Cassazione: il datore rischia un’ammenda salata se attua la videosorveglianza senza l’accordo sindacale nonostante il consenso dei lavoratori a essere ripresi. Con la sentenza, la Suprema corte, ha respinto il ricorso di un imprenditore che aveva installato telecamere per il controllo a distanza del personale. Inutile il ricorso della difesa. Il legale aveva sostenuto che la telecamera era stata installata solo dopo il consenso scritto degli impiegati. La tesi non ha fatto breccia presso i Supremi giudici che hanno risolto la questione attingendo prima di tutto allo Statuto dei lavoratori, in particolare all’articolo 4. Per il Collegio la norma inibisce, in assenza dello svolgimento delle preordinate intese con le rappresentanze dei lavoratori ovvero in assenza della autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro, la installazione degli strumenti di videosorveglianza a distanza; il fatto che poi le immagini riprese con tali strumenti siano nella disponibilità del datore di lavoro ovvero di un terzo, peraltro da quello incaricato, è circostanza del tutto irrilevante ai fini della integrazione del reato. Dunque, conclude la Cassazione, il consenso o l’acquiescenza che il lavoratore potrebbe, in ipotesi, prestare o avere prestato, non svolge alcuna funzione esimente, atteso che, in tal caso, l’interesse collettivo tutelato, quale bene di cui il lavoratore non può validamente disporne, rimane fuori della teoria del consenso dell’avente diritto, non essendo nel caso descritto la condotta del lavoratore riconducibile al paradigma generale dell’esercizio di un diritto, trattandosi della disposizione di una posizione soggettiva a lui non spettante in termini di esclusività. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, irrilevante che l’inprenditore raccolga l’adesione dei dipendenti a essere ripresi. Necessario l’accordo sindacale.

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