Andrea Mascetti: novità in arrivo con la sentenza n. 18283/2019
29 Novembre 2019 da articolinews
L’avvocato Massarenti, dello Studio Legale di Andrea Mascetti, chiarisce in merito alla sentenza n. 18283/2019 dell’8 luglio 2019, con cui la Suprema Corte ha legittimato il licenziamento di un lavoratore colpevole di avere ripetutamente ignorato il regolamento del CCNL sulla notifica delle assenze causa malattia.
Studio Legale di Andrea Mascetti: l’Avv. Massarenti illustra la sentenza n.18283/2019
L’avvocato Massarenti, professionista nello Studio Legale di Andrea Mascetti, ha scritto in merito alla sentenza n. 18283/2019, uscita lo scorso 8 luglio 2019, per mezzo della quale la Cassazione ha deciso in favore della validità dell’interruzione del rapporto di lavoro notificato dall’azienda all’impiegato reo di aver sistematicamente ignorato il regolamento contrattuale collettivo sulla comunicazione delle assenze. Nel caso in oggetto, il lavoratore si dava intenzionalmente per malato in concomitanza con il fine settimana, riferendolo però al datore di lavoro in modo tale da rendere di fatto impossibile il controllo ispettivo. L’impresa, resasi conto di questa premeditazione, aveva inizialmente adottato sanzioni di carattere conservativo, giungendo in ultima istanza al vero e proprio licenziamento. La Sezione lavoro della Cassazione ha deliberato affermando che la sentenza impugnata ha giustamente riconosciuto nel comportamento del lavoratore “una precisa metodica”. Il legale Massarenti dello Studio di Andrea Mascetti entra nei dettagli della sentenza, spiegando che il modus operandi dell’impiegato consisteva nel comunicare la malattia in concomitanza con lo scadere del periodo di tempo stabilito dal CCNL applicato dalla ditta, vale a dire due ore dall’inizio del turno di lavoro. Spesso, la comunicazione all’impresa giungeva addirittura successivamente, così come quella posticipata, o talvolta proprio assente, relativa al certificato medico.
Andrea Mascetti: l’Avv. Massarenti spiega le motivazioni alla base della sentenza
L’avvocato Massarenti, dello Studio Legale di Andrea Mascetti, continua affermando che, secondo il parere dei giudici di legittimità, le caratteristiche di ripetitività ed intenzionalità riconducibili alla condotta del lavoratore concorrono in maniera importante e determinante a configurare un “inadempimento di notevole gravità e tale da arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale, posta nella condizione di non poter mai attivare il controllo ispettivo previsto in caso di malattia del dipendente”. Dunque, alla luce della legislazione in materia di interruzioni dei rapporti di lavoro, riconosce come valido il licenziamento per giustificato motivo soggettivo del suo autore. Il legale Massarenti, professionista dello Studio di Andrea Mascetti, conclude riferendo che, nello specifico caso oggetto della sentenza, la Corte di Cassazione ha deciso in favore della completa non sussistenza delle rimostranze riferite dal dipendente ricorso in giudizio, validando in tal modo la legalità del licenziamento imposto dall’impresa al lavoratore. Inoltre, lo stesso è stato condannato a rifondere le spese processuali sostenute nei tre gradi di giudizio.
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