Altro “Stop” della Cassazione alle assicurazioni: risarcibili anche le lesioni non “strumentalmente accertate” come con le radiografie
29 Novembre 2019 da dagata
Altro “Stop” della Cassazione alle assicurazioni: risarcibili anche le lesioni non “strumentalmente accertate” come con le radiografie. L’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni modificato dal “Cresci Italia” non limita i mezzi di prova né le soglie di gravità: essenziale la valutazione medico-legale. È sufficiente l’esame visivo e clinico oltre a quello strumentale
Altro “Stop” della Cassazione alle assicurazioni che hanno cercato di limitare la risarcibilità delle lesioni facendosi portavoce dell’interpretazione di norme sempre più restrittive che dietro la bandiera del tentativo di stanare l’abuso dei cosiddetti “colpi di frusta” e similari, stanno colpendo anche coloro che hanno subìto lesioni cosiddette micropermanenti ma che non sono state “strumentalmente” accertate. Per la Cassazione, infatti, con un’altra decisione in tal senso, la sentenza 31072/19, pubblicata il 28 novembre dalla terza sezione civile le modifiche apportate dal Decreto “Cresci Italia” agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private non stabiliscono paletti né ai mezzi di prova né alla risarcibilità del danno: va escluso che i postumi di lieve entità debbano essere dimostrati con esami strumentali e restino senza compensazione pecuniaria lesioni che non arrivano a una (asserita) soglia minima di gravità. Conta soltanto che le lesioni siano vere e dovute al sinistro. E vanno accertate con i criteri della medicina legale, che da sempre comprendono l’esame visivo e clinico oltre che la diagnostica per immagini. Nella fattispecie approdata innanzi agli ermellini, è stato accolto il ricorso di un danneggiato contro le conclusioni del sostituto procuratore generale. Per i giudici di legittimità un danno permanente alla salute può sussistere anche senza accertamenti strumentali, quando ricorrono indizi gravi, precisi e concordanti sulla lesione e relativa genesi. Ed il Tribunale viola l’articolo 138 Cda quando ha escluso la risarcibilità di un danno «suscettibile di accertamento medico-legale» soltanto perché l’accertamento risulta frutto di una mera valutazione clinica. E ciò perché l’articolo 32 comme 3 ter del decreto legge 1/2012 è una norma di quelle che la dottrina definisce «in senso lato»: non contiene comandi o divieti ma si rifà a quelli contenuti in altre norme. Proprio per questo la nuova legge impone l’applicazione rigorosa dei criteri della medicina legale per risarcire i microdanni alla salute causati da sinistri stradali. E ciò per ridurre i costi degli indennizzi e quindi i premi assicurativi. Il tutto non solo per sconfiggere le truffe assicurative anche contro i risarcimenti facili. Un danno alla salute, rilevano i Giudici di Piazza Cavour, se non risulta accertabile obiettivamente non esiste come categoria giuridica, prima ancora che fattuale. «Ma l’obiettività dell’accertamento non s’arresta sulla soglia della mancanza di prove documentali». Erra, quindi, il giudice che aderisce alla Ctu secondo cui i postumi permanenti ci sono ma la sussistenza non deriva da un accertamento strumentale, come ad esempio la radiografia. Un’interpretazione, quest’ultima che è errata e che purtroppo ha preso piede anche a livello dei giudice di pace e dei consulenti ausiliari di quest’ultimi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Ecco perché, quest’ennesima decisione contraria, costituisce un ulteriore importante precedente che dovrebbe portare gli ausiliari dei giudici a conformarsi ai criteri stabiliti e a non appiattirsi dietro l’interpretazione sinora data dalle assicurazioni tesa ad escludere in via assoluta la risarcibilità delle lesioni da micropermanenti in assenza di danni strumentali. La nostra associazione con i nostri consulenti è da sempre impegnata a far valere i diritti dei danneggiati anche quando i medici delle assicurazioni si ostinano a non voler riconoscere danni obiettivamente verificabili con i normali criteri medico legali.
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