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Corte europea dei diritti umani: si può istallare telecamere nascoste sul posto di lavoro

30 Ottobre 2019 da dagata

Corte europea dei diritti umani: si può istallare telecamere nascoste sul posto di lavoro. Ma solo se vi sono forti sospetti che i dipendenti causino perdite ingenti o rubino.

Un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste senza avvertire i lavoratori qualora abbia fondati sospetti che i dipendenti lo stiano derubando e che le perdite subite siano ingenti. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani nella sentenza definitiva emessa oggi in cui afferma che l’operazione di video sorveglianza condotta in un supermercato spagnolo non ha violato i diritti alla privacy dei lavoratori, licenziati dopo essere stati filmati mentre rubavano o aiutavano altri a farlo. La vicenda ebbe inizio nel 2009 quando un manager di un supermercato spagnolo situato nella regione di Barcellona si accorse che i livelli delle scorte in magazzino e quelli del venduto giornaliero non corrispondevano e che in pochi mesi aveva perso circa 82mila euro. Per scoprire i colpevoli fece allora installare delle telecamere visibili alle uscite del supermercato e alcune nascoste puntate sulle casse. I dipendenti filmati a rubare per loro stessi o per altri furono licenziati, ma fecero causa affermando che con le telecamere nascoste era stata violata la loro privacy. I tribunali spagnoli gli diedero torto, così come oggi la Grande Camera della Corte di Strasburgo che ha ribaltato il giudizio emesso in primo grado lo scorso anno. Nella sentenza odierna i giudici di Strasburgo affermano che, date tutte le circostanze del caso, non vi è stata alcuna violazione dei diritti dei lavoratori e che l’installazione di telecamere nascoste, senza previo avviso ai dipendenti, era giustificata dai sospetti ben fondati e dalle perdite subite. Inoltre, nella sentenza si evidenzia che la video sorveglianza è durata solo 10 giorni, che le telecamere erano puntate su un punto specifico nella zona aperta al pubblico e che i filmati sono stati visionati solo da un ristretto numero di persone e utilizzati per uno scopo ben determinato. Tuttavia in Italia, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, secondo la Corte di Cassazione commette reato il datore di lavoro che installa in azienda le telecamere nonostante il consenso scritto dei dipendenti. È infatti necessario il previo accordo con i sindacati. È quanto affermato nella sentenza n. 22148 dell’8 maggio 2017, che ha reso definitiva la condanna pronunciata in appello nei confronti della rappresentante legale di un calzaturificio che aveva fatto installare dei dispositivi video collegati a un wi-fi per controllare i dipendenti. La difesa aveva tentato di smontare l’impianto accusatorio sostenendo che la manager aveva incassato il si scritto di tutti i lavoratori. Ma, ha risposto Piazza Cavour, senza l’accordo con i sindacati il consenso dei lavoratori non scrimina il reato, peraltro rimasto invariato dopo l’approvazione delle nuove norme del 2015. Infatti, scrivono a chiare lettere gli Ermellini, anche la nuova disposizione (art. 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151) ribadisce la necessità che l’installazione di apparecchiature (da impiegare esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ma dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori) sia preceduta da una forma di codeterminazione (accordo) tra parte datoriale e rappresentanze sindacali dei lavoratori, con la conseguenza che se l’accordo (collettivo) non è raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo da parte dell’autorità amministrativa (Direzione territoriale del lavoro) che faccia luogo del mancato accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, cosicché, in mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata. In altri termini, per il Collegio di legittimità, il consenso in qualsiasi forma (scritta od orale) prestato dai lavoratori non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice. Ciò anche perché l’assenso delle rappresentanze sindacali è previsto per legge come uno dei momenti essenziali della procedura sottesa all’installazione degli impianti, derivando da ciò l’inderogabilità e la tassatività sia dei soggetti legittimati e sia della procedura autorizzativa di cui all’art. 4 Statuto dei lavoratori.

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