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Provata la buona fede della società contribuente: annullato avviso di accertamento di oltre 100.000 euro

29 Giugno 2019 da dagata

Provata la buona fede della società contribuente: annullato avviso di accertamento di oltre 100.000 euro

Con un’importante sentenza, n. 1161/19, pronunciata il 07/05/2019 e depositata il 27/06/2019, la CTP di Lecce – Sezione 1 (Presidente Cordella – Relatore De Lecce – Giudice Vigorita), in accoglimento delle tesi difensive dell’Avv. Maurizio Villani, ha accolto il ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero dell’Iva, con contestuale irrogazione di sanzioni, per un importo complessivo di oltre 100.000 euro. A dare notizia del significativo precedente, lo “Sportello dei Diritti”, nella persona del presidente Giovanni D’Agata.
In particolare, a seguito di un controllo effettuato dalla Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’altra società che veniva ritenuta un soggetto “missing trader” (ovvero soggetto fittizio creato ad hoc per realizzare scambi commerciali esclusivamente cartolari), alla società ricorrente, che aveva intrattenuto rapporti commerciali in qualità di cliente della suddetta società, venivano contestate l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Nell’impugnare l’avviso di accertamento la società, dopo aver sollevato anche una serie di eccezioni di diritto, nel merito contestava quanto accertato dall’Agenzia delle Entrate, in particolar modo in relazione alla presunta mancanza di buona fede da parte di essa società nonché in relazione alla presunta mancata adozione di misure idonee ad assicurarsi che l’operazione che stava per essere effettuata non la conducesse a partecipare ad un’evasione tributaria.
Con il ricorso la società ha posto in evidenza di aver agito in buona fede e di essere stata del tutto ignara che l’altra società con la quale aveva intrattenuto rapporti commerciali fosse una società fittizia.
Nello specifico, tale prova è stata fornita dalla contribuente in giudizio mediante non solo la dimostrazione degli avvenuti pagamenti delle forniture regolarmente contabilizzate a mezzo bonifici rimasti incontestati dall’Ufficio, ma altresì mediante la prova che la società “missing trader” era solo uno dei tanti fornitori da cui la società ricorrente si serviva per l’acquisto dei prodotti che ad essa servivano e che il prezzo di tali prodotti era pari o di poco inferiore o addirittura superiore ai prodotti acquistati da altri fornitori, con la conseguenza che in alcun modo la stessa poteva godere di un vero e proprio beneficio per aver effettuato acquisti ad un prezzo inferiore (o di molto inferiore) al prezzo di mercato.

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