Danni in autostrada. La società autostradale risarcisce i danni cagionati dalla lastra di ghiaccio: causa esclusiva la formazione sull’asfalto
6 Giugno 2019 da dagata
Danni in autostrada. La società autostradale risarcisce i danni cagionati dalla lastra di ghiaccio: causa esclusiva la formazione sull’asfalto. Pesa a carico del gestore l’omessa sorveglianza adeguata sulla cosa in custodia senza che sia fornita la prova del fortuito. Inutile invocare l’articolo 2054 Cc
Quanti sinistri avvengono sulle nostre strade a causa del ghiaccio che si forma sull’asfalto? È vero che tutto ciò si potrebbe evitare non solo con una maggiore prudenza di chi guida, ma pretenderla anche in autostrada dove è normale viaggiare a 130 km/h è un eufemismo. In questi casi spetta al gestore dell’autostrada risarcire il conducente del veicolo dopo l’incidente avvenuto su di una lastra di ghiaccio: la formazione sull’asfalto, infatti, costituisce la causa esclusiva del sinistro e il concessionario dell’infrastruttura risponde come custode della cosa per l’omessa sorveglianza adeguata. È quanto emerge dall’ordinanza 14379/19, pubblicata il 27 maggio dalla terza sezione civile della Cassazione.Bocciato il ricorso del gestore: è l’unico responsabile del sinistro per la lastra di ghiaccio sulla carreggiata non segnalata né tempestivamente rimossa; manca la prova del fortuito che esonera il custode ex articolo 2051 Cc. Non giova lamentare che i giudici del merito avrebbero trascurato la presunzione di colpevolezza che opera per i protagonisti del sinistro stradale fino a prova contraria. Il punto è che nella specie la pericolosità della cosa in custodia ha rilievo causale esclusivo nel sinistro e l’immediata dannosità viene direttamente imputata alla responsabilità del concessionario, il che giustifica il corretto mancato riferimento al ruolo normativo ex articolo 2054 Cc, sostanzialmente irrilevante. D’altronde la presunzione di pari responsabilità dei conducenti ha funzione meramente sussidiaria e quando risulta accertata la colpa esclusiva di uno di loro l’altro non è tenuto a provare di avere fatto di tutto per evitare il danno. Inutile addebitare alla Corte d’appello di non aver integrato il contraddittorio nei confronti degli altri automobilisti rimasti coinvolti nel sinistro. In appello il gestore si limita a rivendicare l’insussistenza di proprie responsabilità ex articolo 2051 Cc senza coinvolgere in alcun modo l’eventuale ruolo di terzi conducenti nella produzione del fatto anche solo in termini di mera con causalità. Non resta che pagare le spese di giudizio e il contributo unificato aggiuntivo. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, un motivo in più da una parte per pretendere una maggiore di vigilanza da parte delle società autostradali sempre più opulente e dall’altra per ottenere riconosciuto l’integrale risarcimento dei danni in casi analoghi.
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