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Ustionato dal falò sulla spiaggia? Il Comune paga i danni perché non ha rimosso le braci ardenti nascoste sotto la sabbia

22 Marzo 2019 da dagata

Ustionato dal falò sulla spiaggia? Il Comune paga i danni perché non ha rimosso le braci ardenti nascoste sotto la sabbia. All’amministrazione la funzione di ripulire la spiaggia: violata una cautela specifica perché d’estate le feste notturne con i fuochi accesi sull’arenile non sono un evento imprevedibile ed inevitabile. Pulendo adeguatamente si sarebbe evitato il danno

Anche se l’estate è lontana e le feste in spiaggia possono apparirci solo nei sogni per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, può essere utile segnalare una decisione della Cassazione civile depositata in data odierna, 15 marzo perché risolve in favore dei danneggiati un quesito che non poche volte ci siamo posti quando ci siamo trovati di fronte a situazione analoghe: chi è responsabile per le ustioni riportate a causa dei resti di un falò sull’arenile? Per la terza sezione civile della Suprema Corte con la sentenza 7362/19, sussistono pochi dubbi: la colpa è del Comune perché è obbligo dell’ente rimuovere i rifiuti dalla spiaggia. Nella fattispecie è stato rigettato il ricorso di un’amministrazione comunale siciliana avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che le aveva addebito la responsabilità con conseguente condanna al risarcimento dei danni perché un minore aveva riportato ustione causate da braci ancora ardenti e nascoste sotto la sabbia rimaste dal falò organizzato la sera precedente da ignoti. Secondo i giudici di Piazza Cavour è responsabile il Comune che non ha ripulito la spiaggia dai rifiuti. Rilevano, infatti, gli ermellini che il danno «non è causato da un’omissione in senso proprio, bensì da una condotta attiva (la difettosa pulizia dell’arenile) caratterizzata dall’omesso rispetto di una regola cautelare: quella di pulire adeguatamente l’arenile dai rifiuti». Con la conseguenza che «non si può discutere della esistenza di un obbligo di agire a beneficio altrui, ma si deve discutere di violazione, nell’ambito di una condotta attiva, e non omissiva, delle regole cautelari proprie di quell’azione». Il Comune ha l’obbligo di rimuovere i rifiuti sugli arenili che rientrano nei «perimetri urbani», competendo alla Regione, invece, la rimozione attorno ai «perimetri extraurbani». Sussiste, quindi, violazione di una «cautela specifica, che non può dirsi, come ritiene il ricorrente inesigibile o rispetto alla quale il danno è dovuto al fortuito, in quanto la rimozione dei rifiuti non è stata adeguata, e non può considerarsi imprevedibile la presenza di braci, anche se nascoste sotto sabbia, in un periodo in cui gli utenti dell’arenile sono soliti fare falò notturni». I Comuni, in base a specifiche norme di legge tra cui quelle regionali nonché del D.Lvo 22/ 1997 ha l’obbligo della rimozione dei rifiuti sugli arenili che rientrano nei perimetri urbani, competendo alla Regione quello relativo ai perimetri extraurbani. Non vi è dubbio, difatti, che «la presenza delle braci è conseguenza del mancato rispetto della regola cautelare di pulire l’arenile, e perciò stesso non può considerarsi fatto imprevedibile ed inevitabile, posto che, pulendo adeguatamente, si sarebbe evitato il danno». Insomma, da oggi in poi ci saranno più tutele per coloro che subiscono questo tipo di eventi, ma anche una necessità di maggiore attenzione da parte degli enti locali.

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