Altri “Stop” della Cassazione contro gli autovelox per “far cassa”.
12 Ottobre 2018 da dagata
Altri “Stop” della Cassazione contro gli autovelox per “far cassa”. Nullo il verbale se non indica che l’autovelox è segnalato in modo visibile e tarato da poco. Inattendibile la verifica periodica compiuta a distanza di molto tempo prima dell’infrazione
Nuovi “Stop” della Cassazione contro gli autovelox per “far cassa” dopo altre recenti decisioni segnalate dallo “Sportello dei Diritti”. Con due altre ordinanze 24795/18 e 24796/18, rese in data odierna dalla sesta sezione civile della Suprema Corte, sono stati ribaditi i principi a tutela del diritto di difesa dei conducenti, secondo cui deve essere annullato il verbale e nessun punto va decurtato dalla patente di guida se il verbale elevato con autovelox o comunque con apparecchiatura che misura la velocità non indica che la strumentazione è segnalato in modo visibile a chi percorre la strada. Analogamente la multa va annullata anche quando nel verbale non viene specificato che l’impianto di rilevamento elettronico è stato tarato di recente. Nella fattispecie sono stati rigettati entrambi i ricorsi di un comune molisano dopo che il Tribunale di Isernia aveva accolto le opposizioni di due automobilisti. In entrambi i casi i verbali risultano essere carenti di requisiti indispensabili. Nel primo, quello prodotto in giudizio dall’ente stesso è carente dell’obbligo di segnalazione preventiva dell’apparecchio che com’è noto, è posto anche a tutela della sicurezza sulle strade dall’articolo 2 del dm trasporti 15 luglio 2007 in correlazione con l’articolo 142, comma 6 bis, Cds (dopo le modifiche apportate dall’articolo 3, comma primo lettera b) del decreto legge 117/07, convertito dalla legge 160/07). Peraltro, che il cartello sia visibile è prescritto anche dall’articolo 79, comma quinto, del regolamento di esecuzione CdS e la sua complessiva mancanza è idonea ad inficiare la validità del verbale stesso. Nel secondo caso a nulla vale la circostanza che solo in sede di legittimità il comune abbia dedotto che la taratura dell’apparecchio sarebbe avvenuta soltanto sei mesi prima dell’infrazione e non tre anni prima come emerge dal giudizio di merito sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio d’appello. È arcinoto, infatti, che dopo la sentenza costituzionale 113/15 gli apparecchi che rilevano la velocità dei veicoli sulle strade devono periodicamente essere sottoposti a verifiche sul funzionamento; controlli che non possono essere sostituiti da certificazioni di omologazione conformità. È dunque valida la valutazione effettuata nei gradi di merito secondo cui la taratura indicata non è attendibile perché risalente nel tempo. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.
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