Guida in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti. La Prefettura deve emettere e notificare l’ordinanza di sospensione “immediatamente” e comunque entro venti giorni dal ritiro
28 Settembre 2018 da dagata
Guida in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti. La Prefettura deve emettere e notificare l’ordinanza di sospensione “immediatamente” e comunque entro venti giorni dal ritiro. Importante sentenza del Giudice di Pace di Lecce sul ritiro e sospensione amministrativa della patente di guida. Restituita la patente ad un lavoratore cui era stata sospesa per otto mesi
La guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti è una piaga che va combattuta, ma in nome di una lotta senza frontiere nei confronti di chi assume un comportamento spregiudicato che va sanzionato, non deve e non può essere leso il diritto ad una tempestiva difesa dei presunti trasgressori che devono poter prontamente dimostrare le proprie ragioni e anche gli errori negli accertamenti. Lo ripetiamo da anni noi dello “Sportello dei Diritti” ma lo evidenziano anche decisioni giurisprudenziali, come l’importante e recentissima sentenza n. 3805 depositata il 19 settembre scorso dal Giudice di Pace di Lecce nella persona dell’avvocato Franco Giustizieri, che ha stabilito l’incontestabile principio della necessaria tempestività dell’emissione e notifica dell’ordinanza del prefetto che decreta la sospensione della patente di guida nei confronti di coloro che ne hanno subito il ritiro a seguito di accertamento di un tasso alcolico superiore ai limiti di legge o di sostanze stupefacenti, mentre si è alla guida di un veicolo. Nella fattispecie, un cittadino dipendente di un’attività di ristorazione cui era stata ritirata la patente di guida a seguito di rilevazione a mezzo alcoltest effettuato da agenti della Polizia Stradale il 18.03.2018, si era rivolto allo “Sportello dei Diritti” lamentando una serie di doglianze avverso gli atti di accertamento ed al provvedimento prefettizio di sospensione per ben otto mesi dalla data del ritiro. Assistito dall’avvocato Donato Maruccia, aveva tra l’altro rilevato che l’ordinanza era stata emessa l’11.04.2018 e notificata solo il 30.04.2018, ossia oltre il lasso di tempo necessario per giustificare le ragioni di cautela poste a fondamento della ratio della sospensione amministrativa provvisoria della patente di guida. Evidenzia, in tal senso il magistrato onorario, che «considerato, che il legislatore ha espressamente previsto il dovere di adottare l’atto “immediatamente”, appare corretto, anche alla luce di recente giurisprudenza, ritenere che, non essendo stato, il provvedimento oggetto di impugnativa, notificato al ricorrente dall’Ufficio gerarchico superiore, entro venti giorni, ma essendo trascorsi più di venti giorni dal rilevamento della presunta infrazione all’avvenuta notifica, e, non avendo il Prefetto adottato l’atto nel minor tempo possibile, viene meno il principio di tutela della sicurezza e ordine pubblico che la sanzione accessoria della sospensione di patente mira a proteggere.» In definitiva, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una decisione assolutamente condivisibile in una materia assai delicata nella quale è corretto contemperare l’imprescindibile lotta senza confine alla guida in stato d’ebrezza o sotto sostanze stupefacenti, con la certezza del diritto e della difesa di chi si ritiene ingiustamente privato del proprio titolo abilitativo alla guida.
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