Successione Testamentaria: cos’è e come Funziona
2 Giugno 2018 da ChiaraBiggi
Con l’atto di successione testamentaria, avviene il vero e proprio lasciapassare per poter accedere all’eredità del parente defunto. Tale momento si attiva solo ed esclusivamente a morte accertata, e nel luogo ove è registrato l’ultimo domicilio della persona deceduta.
Bisogna fare un doveroso distinguo, in quanto spesso con la parola successione si generalizza molto, ma in realtà vi sono tre tipi differenti di atto, ovvero la successione legittima, quella necessaria e appunto quella testamentaria. Con quest’ultima le quote di eredità possono differire dalle altre due.
Successione testamentaria: le quote
Quando si affronta una successione testamentaria, si devono tenere conto di diversi aspetti, che non sempre collimano tra volontà del testatore e leggi vigenti. È bene infatti sapere che, in presenza di eredi legittimari, nel nostro Paese non vi è possibilità di ometterli dal patrimonio familiare.
Sia che siano regolarmente indicati nel testamento, o che non vi siano, la legge li tutelerà sempre con il diritto alla legittima. Perfino la cifra da destinare non può essere decisa, perché la legge dispone un importo percentuale preciso rispetto al patrimonio della persona defunta.
Quali sono i legittimari che dunque possono vantare i diritti sul testamento anche se non fossero stati compresi? Le figure in questione sono il coniuge, i figli e in assenza di entrambe queste figure i propri genitori. In caso di mancanza di testamento, la quota disponibile che sarebbe la parte per cui il testatore potrebbe decidere altre destinazioni, andrà agli eredi legittimari secondo le stesse modalità.
Successione testamentaria: gli esclusi
Vi sono delle figure che per legge non possono né disporre né ricevere per testamento. Sono regole ferree che sono istituite per casi particolari, che dovranno essere regolate in altri modi e sempre secondo un iter legislativo ben preciso. Senza addentrarsi in questa sezione che rischia di portarci fuori tema, andiamo a vedere chi sono i soggetti che non possono disporre di testamento e chi è interdetto dal riceverlo.
Non possono disporre testamento coloro che sono stati ritenuti incapaci dalla legge, e sono:
- I minorenni.
- Coloro che sono interdetti per infermità mentale (sentenza suprema corte n- 7477 del 31 marzo 2011).
- Coloro che, nonostante non siano stati interdetti dalla legge, sono comunque stati giudicati incapaci di intendere e volere prima di disporre testamento. (sentenza Suprema Corte n. 230 del 5 gennaio 2011).
Non possono ricevere testamento le seguenti figure:
- Il notaio.
- Chi ha redatto il testamento segreto, anche se fatto per interposta persona.
- Tutore e protutore.
- Testimoni e interpreti nei casi in cui il testamento sia stato pubblico.
Quote di successione testamentaria
Quando parliamo di quote, ci riferiamo al classico dualismo che nasce in sede di successione ereditaria tra eredità disponibile ed eredità legittima. Su questo tema la legge è precisa, e vediamo di seguito le quote percentuali in base alle varie situazioni tipo della famiglia del testatore.
Quota con coniuge superstite ma senza figli e ascendenti:
- Quota di legittima: 50% del patrimonio, più il diritto di abitazione.
- Quota disponibile: 50% del patrimonio.
Quota con Coniuge più un figlio unico anche non legittimo
- Coniuge: 33,33% del patrimonio, più il diritto di abitazione.
- Figlio unico: 33,33% del patrimonio.
- Quota disponibile: 33,33% del patrimonio.
Coniuge con due o più figli anche non legittimi
- Coniuge: 25% del patrimonio, più il diritto di abitazione.
- Figli: 50% del patrimonio da dividere in parti uguali.
- Quota disponibile: 25% del patrimonio.
Coniuge con ascendente in assenza di figli:
- Coniuge: 50% del patrimonio, più il diritto di abitazione.
- Ascendente/i: 25% del patrimonio da dividere in parti uguali.
- Quota disponibile: 25% del patrimonio.
Figlio unico senza coniuge
- Figlio unico: 50% del patrimonio.
- Quota disponibile: 50% del patrimonio.
Più figli senza il coniuge
- Due o più figli: 66,66% del patrimonio da dividere in parti uguali.
- Quota disponibile: 33,33% del patrimonio.
Ascendente/i senza la presenza del coniuge e dei figli:
- Ascendente/i: 33,33% del patrimonio.
- Quota disponibile: 66,66% del patrimonio
Senza figli e ascendenti la quota disponibile sarà l’intero patrimonio.
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