Anatocismo e massimo scoperto. Banca condannata anche se la rettifica per anatocismo e massimo scoperto è richiesta a conto aperto
7 Dicembre 2017 da dagata
Anatocismo e massimo scoperto. Banca condannata anche se la rettifica per anatocismo e massimo scoperto è richiesta a conto aperto. La Cassazione boccia il ricorso dell’istituto di credito dopo che la Corte d’Appello di Lecce aveva rideterminato il saldo in favore del cliente sanzionando l’illegittimo comportamento della banca
È vero che crediti e debiti nei contratti bancari di conto corrente si possono accertare solo alla fine del rapporto, ma ciò non impedisce al correntista di agire quando il conto è ancora aperto per ottenere una rettifica delle risultanze e, quindi, dell’effettivo saldo. E la prescrizione è sempre da ritenersi decennale dalla chiusura in assenza di versamenti di natura solutoria. Il cliente ha la facoltà di agire per far determinare a suo favore il saldo nel conto anche prima della chiusura eliminando gli effetti dell’anatocismo e della commissione di massimo scoperto illegittimamente applicati, insieme agli interessi addebitati in base agli usi su piazza. A stabilire questi principi che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” costituiscono un altro significativo colpo alle prassi illegittime delle banche in materia di conti correnti, è la sentenza 28819/17 depositata il 30 novembre dalla Cassazione civile. Nella fattispecie, è stato rigettato il ricorso di un istituto di credito avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva riconosciuto un saldo di circa 104 mila euro a favore del correntista. Per i giudici della prima sezione civile della Suprema Corte è corretta la decisione della corte territoriale in virtù del principio secondo cui la circostanza che la domanda di rideterminazione del saldo non sia stata proposta dopo la chiusura del conto corrente non costituisce un fattore impeditivo per tale tipo di azione anche al fine di restituire al cliente le somme indebitamente addebitategli a titolo di interessi e commissione di massimo scoperto, ma incide soltanto sulla prescrizione del diritto azionato. L’azione di ripetizione del cliente è sempre soggetta all’ordinario termine decennale che decorre dalla chiusura del conto, a meno che non risultino effettuati versamenti a carattere solutorio. In corso di rapporto, infatti, sono qualificabili come pagamenti soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e per ricondurre il saldo entro i limiti del fido, laddove il saldo non sia immediatamente esigibile prima della chiusura del conto se non entro la soglia dell’affidamento concesso al correntista. Peraltro, il pagamento effettuato a estinzione di un debito in tutto o in parte inesistente, perché frutto di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione. Compete allora all’istituto di credito che eccepisce la prescrizione del credito dimostrare in corso di causa l’avvenuta effettuazione di rimesse solutorie.
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