Responsabilità medica: la decisione delle Sezioni Unite dopo la riforma Gelli-Bianco
26 Dicembre 2017 da dagata
Dopo la riforma Gelli-Bianco in tema di responsabilità medica in ambito penale, l’esercente la professione sanitaria risponde per imperizia se sbaglia a scegliere le linee-guida o ad attuarle con colpa grave. Anche le sole negligenza e imprudenza possono configurare il reato. Arrivano le direttive delle Sezioni unite penali della Cassazione su morte o lesioni al paziente
Con la riforma attuata dalla legge Gelli-Bianco in tema di responsabilità medica, che ha innovato anche l’ambito penale introducendo l’articolo 590 sexies nel codice, le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno ritenuto dover intervenire per fornire le linee guida giurisprudenziali, una sorta di “interpretazione autentica” della nuova normativa, attraverso l’informazione provvisoria 31/2017 pubblicata il 21 dicembre, che ha risolto il contrasto di giurisprudenza creatosi di recente. Queste, le soluzioni interpretative adottate dal Supremo Collegio, attraverso la suindicata informazione provvisoria, che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, costituiranno importanti regole sia per gli operatori del diritto che dovranno applicare la legge, che per coloro che dovranno tutelare vittime, pazienti e i loro prossimi congiunti, in tutte le vicende che potranno integrare responsabilità degli operatori sanitari.
L’esercente la professione sanita risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia: 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;
c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.
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