Alcoltest ed etilometro. Manca la prova della verifica del dispositivo che misura la quantità d’alcol: il verbale va annullato
27 Ottobre 2017 da dagata
Alcoltest ed etilometro. Manca la prova della verifica del dispositivo che misura la quantità d’alcol: il verbale va annullato. Il Giudice di Pace di Lecce cancella la sanzione amministrativa di 532 euro e restituisce la patente ad un automobilista cui era stata ritirata dalla Polizia Stradale in una serata eccezionalmente umida
Si era rivolto allo “Sportello dei Diritti” dopo che gli era stata ritirata la patente ed elevato un verbale per “guida sotto l’influenza di alcol” adducendo che la sera in questione non aveva bevuto alcunché e non è il primo caso che si verifica in Italia di guidatori che lamentano di essere stati illegittimamente sanzionati a seguito di rilevazione effettuata mediante etilometro in particolari condizioni climatiche, pur essendo sobri. Ed è proprio questo che ha spinto i consulenti dell’associazione ad effettuare le verifiche del caso, tanto che veniva predisposto un ricorso nel quale venivano fra l’altro evidenziate le condizioni meteorologiche in cui, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale, erano stati effettuati i test da parte della Polizia Stradale. Da un controllo di un archivio storico del meteo, veniva appurato che la notte della rilevazione a fine maggio 2017, tra le ore 1.55 e le 2.55 a Lecce era stato registrato un tasso d’umidità dell’aria elevatissimo e pari al 93 %. Tali dati venivano ritenuti sufficienti a far rilevare l’impossibilità e/o illegittimità di procedere con la dovuta e necessaria certezza, all’accertamento aerometrico della concentrazione di alcool presente nell’aria espirata, tantopiù che con lo specifico etilometro Alcotest 7110 MKIII utilizzato nel caso in questione era la stessa casa produttrice, la Dräger, ad ammettere che il dispositivo fosse completamente affidabile solo se utilizzato con temperature fra 0° e 40° gradi e in condizioni di umidità fra il 30% e il 90%. Veniva, inoltre, eccepita la circostanza che il difettoso funzionamento della strumentazione utilizzata dagli organi di polizia stradale nel caso concreto, potesse essere anche conseguenza del fatto che non risultava essere sottoposto alle verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità ai sensi dell’art. 379 comma 8 del reg. d’attuazione del Codice della Strada. Nulla di tutto ciò era, infatti, indicato nel verbale opposto di questo fondamentale requisito ai fini della validità dell’accertamento, che risultava quindi palesemente viziato, con ciò inficiando la certezza della prova della sussistenza di quantità di alcol superiori al limite consentito, tantopiù che nel caso di specie si discuteva della fattispecie consistente nella sola presunta violazione amministrativa (minima) di cui all’art. 186 comma 2 lettera a). Ed è proprio sul punto che il Giudice di Pace di Lecce, nella persona dell’avvocato Raffaele Carluccio, con la sentenza n. 4271/17 pubblicata il 28 settembre scorso, all’esito dell’udienza di discussione in cui il ricorrente veniva assistito dagli avvocati Giovanni Tarantino e Pierandrea Gerardi, ha rilevato che in assenza di prova dell’avvenuta verifica del dispositivo elettronico che misura la quantità d’alcol, il verbale già sospeso in via d’urgenza con decreto inaudita altera parte, va annullato e la patente definitivamente restituita all’automobilista con la cancellazione anche del pagamento della sanzione pecuniaria di 532 euro e della decurtazione dei punti. In particolare, si legge in motivazione che «Gli etilometri sono soggetti all’omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei Trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di un suo mandatario ed a seguito dell’esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD). I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei Trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d’intesa con il Ministero della sanità. Di tali verifiche non vi è alcuna traccia in atti. Ne consegue che, nel caso in esame, non essendoci prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, in base alla regola stabilita dall’art. 10 c. 11 del d. legs. n. 150/11, l’opposizione deve essere accolta e di conseguenza va annullato il verbale di accertamento impugnato». Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di un precedente assai importante in materia che ristabilisce il giusto confine fra necessità degli accertamenti dello stato di ebbrezza alla guida e loro correttezza, perchè se è giusto e sacrosanto sanzionare chi guida sotto l’effetto di alcol, è anche corretto che l’accertamento avvenga nella maniera più oggettiva possibile e con la possibilità di errore ridotta al minimo per contemperare le imprescindibili esigenze di sicurezza stradale con quelle dei possibili errori amministrativi o ancor peggio, giudiziari, nei confronti di soggetti sobri alla guida al momento della rilevazione.
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