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Risparmio tradito. Investimenti finanziari e bancari: per la Cassazione banca e intemediaria finanziaria rispondono dei danni causati dal promotore

25 Agosto 2017 da dagata

Risparmio tradito. Investimenti finanziari e bancari: per la Cassazione banca e intemediaria finanziaria rispondono dei danni causati dal promotore nonostante il rapporto fiduciario fra questi e gli investitori. Vi è responsabilità solidale pure per la preponente perché la consuetudine con i clienti non costituisce un’«anomalia» che colloca l’operato del professionista del tutto al di fuori delle mansioni affidategli

La banca non si sottrae dalla propria responsabilità ed è obbligata assieme alla società di intermediazione finanziaria a risarcire gli investitori nonostante il rapporto fiduciario intrattenuto con i clienti dal promotore finanziario che ha creato il danno: la consuetudine fra il professionista e i risparmiatori, che ad esempio non hanno mai contestato gli estratti conto, non costituisce una di quelle «anomalie» in grado di far ritenere l’operato del promotore del tutto estraneo alle mansioni affidategli dal preponente e dunque di escludere la condanna a carico dell’istituto. Sono questi i principi evidenziati dalla sentenza 18928/17, pubblicata il 31 luglio Cassazione che con un importante excursus anche giurisprudenziale sui livelli di responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nelle operazioni d’investimento e intermediazione finanziaria, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rafforza la convinzione circa le tutele vigenti in materia in capo ad utenti bancari e investitori. Nella fattispecie, i giudici della terza sezione civile hanno rigettato i ricorsi di banca e dell’intermediaria finanziaria che devono pagare il danno subìto dagli investitori in solido con il promotore. Nel caso in questione istituto bancario e intermediaria devono rispondere anche per fatto proprio, la prima a titolo contrattuale in quanto con questa gli investitori intrattenevano il rapporto di conto corrente e deposito titoli e la s.im. a titolo extracontrattuale perché non risulta essere stata legata agli investitori da alcun rapporto contrattuale, essendo il promotore un agente senza rappresentanza. Tuttavia, il fatto che non vi fosse un vincolo contrattuale non vale, di per sé solo, ad escludere qualsivoglia responsabilità della s.i.m. per fatto proprio, in mancanza di apposita censura dell’accertamento fattuale. D’altronde, banca e società intermediatrice rispondono anche per il fatto altrui (del promotore finanziario), in concorso con la responsabilità per fatto proprio. Nel caso in questione, infatti, il promotore opera senza farsi rilasciare dai clienti né mandato con atto scritto né singoli ordini di acquisto e di vendita titoli per iscritto. Peraltro, evita di stabilire con gli investitori il profilo di rischio da rispettare nell’acquisto dei titoli e non consegna alcun prospetto informativo, effettuando operazioni allo scoperto senza autorizzazione. Ciò mentre gli investitori non contestano anche le posizioni dei conti deposito titoli. Non è emerso, però, che i clienti siano mossi dallo scopo di eludere la disciplina legale o di agire per finalità estranee ai contratti in essere con la banca. Né a loro l’operato del promotore appare estraneo alle mansioni affidate al professionista dalla banca. In tale ottica ed in definitiva, il danno risulta riconducibile anche alla preponente.

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