La vittima del “pizzo” dev’essere risarcita integralmente anche se ha trovato il coraggio di denunciare il tentativo d’estorsione.
29 Luglio 2017 da dagata
La vittima del “pizzo” dev’essere risarcita integralmente anche se ha trovato il coraggio di denunciare il tentativo d’estorsione. Il caso di una donna siciliana che aveva denunciato il racket finisce in Cassazione. Per i giudici di Piazza Cavour: il risarcimento del danno morale da reato sussiste e va riconosciuto in rapporto al grado e alla capacità di resistenza che ci si può attendere da un soggetto medio, non assumendo rilievo la circostanza per cui, in considerazione del particolare coraggio della vittima, il fatto non le abbia impedito di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine
Non solo il danno di aver subìto minacce a scopo d’estorsione, ma pure la beffa di non vedersi riconosciuto alcun risarcimento in sede civile, nonostante una condanna in via definitiva in quella penale nei confronti di coloro che avevano tentato di ricevere il “pizzo”. Sembrava finita così la storia di una donna siciliana già presidente del consiglio d’amministrazione di una casa di cura, che aveva citato innanzi al Tribunale di Palermo i due condannati e in primo grado aveva visto riconoscersi un risarcimento per i danni morali patiti. Decisione che era stata ribaltata dalla Corte d’Appello del capoluogo siciliano che le aveva negato il diritto. Ma la signora non aveva perso la speranza e ha adito la Corte di Cassazione che con l’ordinanza 18327/17, ha capovolto nuovamente il verdetto del giudice di secondo grado, e ha stabilito il principio secondo cui il risarcimento del danno morale che la vittima dell’estorsione ha subito va riconosciuto in base al grado e alla capacità di resistenza dell’individuo medio e non conta che la vittima con un atto di estremo coraggio abbia denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine: sofferenza e turbamento causati dal tentativo d’estorsione sussistono anche nei “coraggiosi”. Per i giudici di legittimità ha sbagliato la Corte d’Appello nell’escludere il diritto al risarcimento del danno morale subito motivandolo con la circostanza che dagli atti del processo penale sarebbe emerso che le minacce rivolte non erano state in grado di determinare una «coazione psicologica», tanto che la stessa ricorrente si era rivolta alle forze dell’ordine e aveva attivamente collaborato nelle indagini che si erano concluse con il processo penale. Per i giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte, il primo errore in cui cade il giudice del merito è nell’aver escluso il turbamento provocato dall’evento: se una persona dotata di maggiore coraggio resiste alla minaccia, ciò non vuol dire che il turbamento non ci sia stato. A ciò va aggiunto che proprio in virtù dell’episodio, la ricorrente aveva presentato le dimissioni alla casa di cura il che dimostra «l’esistenza di evidenti ripercussioni della vicenda anche sul piano strettamente personale». Quindi, il ricorso della donna va accolto e la sentenza di merito cassata con rinvio; e la corte d’Appello di Palermo in diversa composizione personale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «In materia di conseguenze dannose di un illecito penale (nella specie, episodio di estorsione), il diritto al risarcimento del danno morale consistente nel turbamento e nella sofferenza patiti dalla vittima sussiste e va riconosciuto in rapporto al grado e alla capacità di resistenza che ci si può attendere da un soggetto medio, non assumendo rilievo la circostanza per cui, in considerazione del particolare coraggio della vittima, il fatto non le abbia impedito di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine». Se esistono decisioni più giuste di altre, allora questa lo è, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Ciò anche perché il fenomeno del racket non può essere arginato solo dalle forze dell’ordine e dall’autorità giudiziaria, ma da quel civismo, come quello dimostrato dalla donna protagonista di questa storia, e dal coraggio dei singoli che non devono essere mai lasciati da soli dalle autorità. In nessuna sede, neanche in quella giudiziaria. Non vi è dubbio, infatti, che in questi casi il diritto al risarcimento dei danni è sacrosanto e costituisce un minimo ristoro alle sofferenze e ai turbamenti che si sono patiti in conseguenza di comportamenti criminali che per loro natura sono forieri di questo tipo di condizionamenti dell’animo, e non può essere negato a nessuna delle vittime, indipendentemente dalla sua forza di spirito, se è stato definitivamente provato che si sono subìte minacce ed intimidazioni a scopo d’estorsione.
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