Risponde penalmente il titolare del locale degli schiamazzi e delle sgommate di auto e moto dei clienti
11 Maggio 2017 da dagata
Risponde penalmente il titolare del locale degli schiamazzi e delle sgommate di auto e moto dei clienti. I rumori davanti al discobar vanno oltre le normali modalità di esercizio dell’attività già rumorosa per natura: il gestore deve indurre gli utenti a servirsi del parcheggio, lo stridio degli pneumatici disturba la quiete dei vicini
Tempi duri per i gestori dei locali con musica. Per la Cassazione è direttamente responsabile, anche in sede penale, il titolare di un locale in cui si suona musica che deve rispondere del reato di disturbo della quiete pubblica in conseguenza degli schiamazzi dei clienti e delle sgommate di auto e moto davanti al proprio discobar fino a tarda notte, se non dimostra di aver preso adeguate misure per far cessare o drasticamente diminuire le molestie. A confermare questo orientamento, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, la sentenza 22142/17, pubblicata l’8 maggio dalla Suprema Corte che ha ricordato come il gestore sia titolare di una posizione di garanzia rispetto alle emissioni sonore prodotte, mentre il vociare degli avventori all’esterno rappresenta una situazione che va oltre le normali modalità di esercizio dell’attività che è di per sé rumorosa. E peraltro, non è sufficiente per l’esercente l’aver dimostrato di aver predisposto un parcheggio apposito per l’esercizio, ma bisogna indurre i clienti a servirsene. Nella fattispecie, i giudici della terza sezione penale hanno confermato una condanna da ritenesi pesante, perchè ad un mese e dieci giorni di arresto per l’imprenditore colpevole dei reati di cui agli articoli 81, 40 comma 2 e 659 Cp, unificati dal vincolo della continuazione. Per gli ermellini, gli estremi di cui al reato di “disturbo del riposo delle persone” – e non una semplice violazione amministrativa di cui all’art. 10 comma 2 della L. 447/95 (cd “Legge quadro sull’inquinamento acustico”) – sono integrati anche nell’ottica del più garantista dei tre orientamenti giurisprudenziali in materia perché «gli schiamazzi e i rumori prodotti dagli avventori non sono quelli prodotti, ordinariamente, da un qualunque esercizio in cui si somministrino cibi e bevande e nel quale vengano tenuti servizi di intrattenimento musicale, quanto piuttosto a situazioni eccedenti le normali modalità di esercizio dell’attività intrinsicamente rumorosa». E la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto in capo al titolare, l’esistenza di una posizione di garanzia cui è collegato l’obbligo giuridico di evitare il frastuono degli avventori in questo modo configurandosi gli elementi strutturali propri delle fattispecie omissive improprie, i cosiddetti «reati commissivi mediante omissione». In buona sostanza, il titolare del locale deve fare tutto il possibile per evitare che i clienti tengano svegli i residenti: ad esempio dagli avvisi alla clientela, al servirsi di personale dedicato, fino al ricorso all’autorità di polizia e al potere di allontanarli. In concreto, peraltro, le misure adottate dal gestore, tra cui il cartello esposto all’ingresso, non hanno affatto cessare le condotte addebitate. Non sono infine da considerarsi alla stregua di «mere congetture» le affermazioni della Corte di Appello, secondo cui l’uso del parcheggio dedicato avrebbe potuto impedire i rumori molesti prodotti dai motori dei clienti: le improvvise accelerazioni e lo stridio degli pneumatici sull’asfalto costituivano una delle maggiori fonti di disturbo per i vicini. Il fatto che l’esercente non abbia sperimentato misure per circoscrivere il volume del traffico nella zona ha sicuramente concorso a determinare l’insieme di eventi rumorosi, anche se l’eventuale adozione di misure per fare in modo che i clienti usassero il parcheggio non avrebbe comunque fatto cessare ogni molestia.
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