Corte d’Appello di Lecce: in caso di macrolesioni per il risarcimento del danno biologico devono essere applicate le Tabelle di Milano e non quelle di Lecce
11 Maggio 2017 da dagata
Corte d’Appello di Lecce: in caso di macrolesioni per il risarcimento del danno biologico devono essere applicate le Tabelle di Milano e non quelle di Lecce. Sì alla maggiorazione del 25 % della somma riconosciuta a titolo di danno biologico per i pregiudizi morali ed esistenziali subìti
«Le Tabelle di Milano costituiscono in linea generale il parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cc, salva l’emersione di concrete circostanze che giustifichino l’abbandono (Cass. 20895/15)». E’ questo uno dei principi espressi con la sentenza n. 487 depositata il 3 maggio 2017 dalla Corte d’Appello di Lecce con la quale, in accoglimento delle richieste effettuate dall’avvocato Dario Malinconico, ha riformato la sentenza di primo grado, confermando, così, l’applicabilità in ambito nazionale delle Tabelle del Tribunale di Milano in caso di macrolesioni. Nella fattispecie, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, il Tribunale di Lecce quale giudice di primo grado, aveva ingiustamente e senza alcuna motivazione applicato le Tabelle di Lecce quale parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale ed inoltre non aveva riconosciuto il danno alla capacità lavorativa in favore di un giovane che a causa di un sinistro stradale avvenuto quando aveva 17 anni, aveva subìto danni permanenti nella misura del 10 % del danno biologico come anche riconosciuto dal CTU nominato in corso di causa. Con la sentenza in oggetto, la corte salentina, pur aderendo all’orientamento più restrittivo in ordine al riconoscimento di un risarcimento in assenza di reddito (il danneggiato era, all’epoca dei fatti, uno studente dell’ENAIP), non considerando una riduzione delle chanche lavorative a causa dei postumi residuati in assenza di prova della riduzione della capacità lavorativa in relazione ad una specifica attività, ha tuttavia rideterminando la somma in favore dell’appellante nella misura di € 116.772,50, ossia pari al doppio di quella prevista nella sentenza di primo grado, riconoscendo anche a titolo di personalizzazione una maggiorazione del 25 % dell’importo liquidato quale danno biologico per gli svariati e numerosi pregiudizi morali ed esistenziali dallo stesso subìti in conseguenza dell’evento di danno. Si legge sul punto che «La somma complessiva di euro 79.946,00 spettante, in base alle Tabelle di Milano per postumi permanenti, va, quindi, aumentata del 25 % in considerazione della giovane età…, della dolorosità delle lesioni, dell’entità del turbamento derivatone, degli esiti cicatriziali residuati dall’intervento, del residuato accorciamento di 1 centimetro a spese del segmento femorale, del fatto di aver subìto due ricoveri ospedalieri, del tempo passato sulla sedia a rotelle, dei numerosi controlli cui ha dovuto sottoporsi, della temporanea difficoltà dei movimenti di apertura e chiusura della bocca, della perdurante sintomatologia dolorosa nella masticazione, derivata dal trauma cranio facciale, del perdurante impaccio nello svolgimento di attività sportive o ricreative, nonché della possibile incidenza di tali sull’espletamento di attività lavorative che comportino particolare impegno deambulatorio o l’ortostasi protatta.» Non può che seguire, infine, la soccombenza della Compagnia assicurativa al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
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