Tempi duri per chi parcheggia nel posto auto riservato al disabile: può rispondere del reato di violenza privata (610 cp)
19 Aprile 2017 da dagata
Tempi duri per chi parcheggia nel posto auto riservato al disabile: può rispondere del reato di violenza privata (610 cp) chi usufruisce per un’intera giornata dello spazio destinato espressamente ad una persona specifica che soffre di una seria patologia
È uno degli atti più comuni d’inciviltà e insensibilità quotidiana quello di parcheggiare la propria auto occupando lo stallo riservato ai disabili che normalmente costituisce anche un illecito amministrativo sanzionato espressamente dal codice della strada. Ma l’ultima decisione della Cassazione Penale per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, costituisce un precedente che dovrebbe far preoccupare anche per possibili risvolti penali, giacchè la sola multa può non costituire un deterrente efficaci per soggetti che con totale menefreghismo continuamente sono soliti occupare i posti riservati anche nei confronti di quelli espressamente concessi a determinate persone con gravi problemi di salute e perciò agli stessi dedicati mediante individuazione dello specifico spazio in concessione. È la sentenza 17794/17, pubblicata il 7 aprile dalla Suprema Corte a prendere in esame il caso di un uomo condannato in secondo grado per il reato di violenza privata stabilito dall’articolo 610 del codice penale, perché parcheggiava la sua auto per diverso periodo di tempo al posto riservato espressamente a una donna, affetta da gravi patologie. L’imputato aveva anche tentato di scaricare la responsabilità ai suoi familiari cui avrebbe prestato la propria vettura, ma anche per la quinta sezione penale della Cassazione l’alibi non ha retto, e ha confermato la condanna per violenza privata. Gli ermellini, nella fattispecie hanno evidenziato la pacifica distinzione tra chi parcheggia il proprio veicolo al posto dedicato ai disabili e chi lo fa in uno spazio appositamente riservato a una persona specifica. La condotta dell’imputato «avrebbe integrato la sola violazione dell’articolo 158, comma 2, Cds che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide». Ma, in questo caso, «quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo». Sussiste pertanto l’elemento oggettivo del delitto contestato, ma anche quello soggettivo perché il ricorrente, avendo visto la segnaletica, era ben consapevole di lasciare l’auto in un posto riservato a una persona in particolare, impedendole così di parcheggiare nello stesso spazio. Gli ermellini hanno anche sottolineato il fatto che la sosta non si sia limitata a pochi minuti, ma addirittura, si sarebbe protratta dalla mattina (prima delle 10.40) fino a notte inoltrata.
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