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Cassazione: suocera che offende l’onore della nuora davanti ai figli commette reato. I bimbi possono ripeterle

5 Aprile 2017 da dagata

Cassazione: suocera che offende l’onore della nuora davanti ai figli commette reato. I bimbi possono ripeterle

Che i rapporti suocera – nuora non siano dei migliori è argomento assai risaputo. Ma la vicenda quest’oggi portata all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione vede coinvolti una giovane nuora alle prese con la propria suocera. Secondo la sentenza 16108/17, pubblicata il 30 marzo dalla quinta sezione penale della Cassazione scatta la diffamazione per la suocera che offende l’onore della nuora davanti ai suoi nipotini, anche se i bambini hanno solo due e quattro anni. E ciò perché, spiega Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, si configura la comunicazione con più persone ex articolo 595 Cp: i bambini possono cogliere la portata lesiva al di là dello specifico significato delle parole e rendersi strumento di propagazione dei contenuti diffamatori. Confermata la condanna inflitta all’anziana che accusa la vedova di suo figlio di essere la causa della morte del marito, oltre a pronunciare epiteti ingiuriosi che offendono la moralità della nuora. Il tribunale come giudice di secondo grado rovescia l’assoluzione pronunciata dal giudice di pace sul rilievo che i minori, per la loro tenera età, non sarebbero in grado di percepire il messaggio verbale. In realtà i due bambini si trovano proprio nella fase in cui incamerano le conversazioni degli adulti ampliando il loro vocabolario e tendendo poi a emulare gli adulti. E il reato di diffamazione si configura anche quando c’è un accesso iniziale alle espressioni offensive da parte di un unico soggetto, con propalazione successiva. Non si può poi escludere che anche i bimbi possano comprendere il disvalore insito nelle frasi degli adulti quando si tratta di concetti elementari e di parole volgari di uso comune: lo dimostra, ad esempio, il fatto che non ci siano limiti di età per testimoniare, segno che il legislatore non presume che vi siano persone incapaci di recepire gli eventi e di riferirne. Insomma: l’eventuale incapacità dei bambini non può essere fondata su di un dato astratto o convenzionale come l’età ma dovrebbe essere accertata ricorrendo ad accertamenti medici o psicologici. Senza dimenticare che nella specie i nipotini restano scossi dalla sfuriata della nonna, tanto da piangere.

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