UNI 10200: novità e tutto ciò che c’è sapere
20 Giugno 2016 da comunicatistampa13
Da pochi giorni è terminata l’inchiesta pubblica UNI del testo del progetto E0208F600 “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria – criteri di ripartizione delle spese e climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria” volto a chiarire alcuni punti critici della Norma UNI 10200 in materia di ripartizione delle spese condominiali per quanto riguarda il riscaldamento.
Come disposto dal D.Lgs. 102/2014, che recepisce la Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, entro il 31 dicembre 2016 i condomini dotati di sistema di contabilizzazione devono suddividere le spese in base ai consumi effettivi. Tale suddivisione deve essere eseguita seguendo i criteri della norma UNI 10200 vigente, secondo la quale, in caso di mancata ripartizione delle spese, era prevista una sanzione amministrativa da €500 a 2’500, e che però non teneva conto di alcuni fattori o casi particolari per cui questo sistema non risulta adeguato
Per questo motivo c’era la possibilità, entro il 13 giugno, di visionare il testo del progetto e inviare eventuali commenti.
Ma cosa prevede la UNI 10200?
“Quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà”
(D.Lgs. 102/2014 – Art 9, comma 5, lettera D “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”)
La NORMA UNI 10200 identifica le spese che devono essere ripartite secondo i consumi, che sono:
- costo del combustibile (gasolio, metano, teleriscaldamento, ecc);
- costo dell’energia elettrica assorbita dall’impianto;
- costo della conduzione e manutenzione ordinaria;
E’ la stessa NORMA UNI 10200 che divide i consumi negli impianti di riscaldamento in due categorie:
- consumi volontari: i consumi direttamente correlati alla volontà dell’utente di prelevare calore dall’impianto (aprire o chiudere le valvole termostatiche). Da cui derivano prevalentemente i consumi dell’impianto.
- consumi involontari: i consumi dell’impianto che sussistono indipendentemente dall’azione dell’utente. Rappresentano sostanzialmente le perdite di energia disperse dal generatore di calore e dalla rete di riscaldamento che viene mantenuta calda al fine di permettere le funzioni del riscaldamento nei singoli appartamenti
La NORMA UNI 10200 prevede che le spese derivate da tali consumi siano divise in modo proporzionale al fabbisogno di energia di ogni singolo alloggio. La quantità di energia che ogni singola utenza potrebbe prelevare deve essere quindi determinata dal tecnico abilitato affinché vengano stabilite le proporzioni di divisione dei consumi.
Questo calcolo da origine ad una tabella di ripartizione delle spese dei consumi involontari (espressa in millesimi di fabbisogno di energia). Nel contempo il tecnico deve definire la quantità di energia dispersa che rappresentano i consumi (involontari) che i vari condomini dovranno dividere tra loro. La quantità verrà espressa in KWh annui e sarà costante tutti gli anni e sarà quella che, normalmente, è definita “quota fissa”.
La quota fissa non è più una percentuale sui consumi ma una quota ben definita di energia espressa in KWh.
Atteso quindi che la quota di consumi involontari è una quantità di energia, ne discende che per quantificarne l’entità economica è necessario stabilire quale si il costo dell’energia.
(Spesa combustibile + spesa energia elettrica) / KWh prodotti = costo €/KWh
Se in centrale termica è installato un contatore di energia, la quantità di KWh erogati sarà direttamente leggibile dal contatore e la definizione del prezzo sarà facile, altrimenti sarà il tecnico progettista che definirà, in relazione alla quantità di combustibile utilizzato dalla caldaia, quanta energia sarà stata prodotta.
Le spese verranno quindi suddivise:
-
per i consumi involontari: secondo la nuova tabella redatta dal tecnico abilitato che riporta i fabbisogni di energia di ogni singola unità immobiliare, su base millesimale
-
per i consumi volontari: secondo il consumo effettivo di ogni singola unità, che viene determinata dalla quantità di scatti prodotta dai contabilizzatori installati sui termosifoni.
Questo comporta che le precedenti consuetudini (ad esempio la ripartizione delle spese di riscaldamento sulla base di vecchie tabelle millesimali basate su superfici o volumi) debbano essere abbandonate a vantaggio di nuove tabelle millesimali basate sul fabbisogno energetico.
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