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Circolazione dei veicoli. Niente più verbali con l’autovelox per il comune sulla strada con pochi sinistri

28 Settembre 2014 da dagata

Circolazione dei veicoli. Niente più verbali con l’autovelox per il comune sulla strada con pochi sinistri, anche se è difficile fermarsi. Il decreto del prefetto che in base al «tasso d’incidentalità» ordina la rimozione della postazione risulta legittimo per il Consiglio di Stato

 

Basta autovelox a go go e senza alcuna logica se non quella di far cassa. Per la giustizia amministrativa devono essere posti solo sulle strade nelle quali ci sono molti sinistri. Almeno per quanto riguarda i tratti extraurbani, dove è il prefetto a dover indicare se si deve o meno procedere al rilevamento elettronico della velocità. È così che se l’ufficio territoriale del Governo rileva che nella zona “incriminata” non sussiste un alto «tasso di incidentalità», il Tar non può accogliere il ricorso del Comune che ha paura di non poter far multe a go go sul mero rilievo che nel tratto di competenza dell’ente locale le piazzole sono strette e non consentono di fermarsi ai veicoli più lunghi.

Il Consiglio di Stato con la sentenza 4321/14, pubblicata dalla terza sezione riforma la precedente decisione del Tar Molise ritenendo che erroneamente era stato accolto il ricorso del Comune ove è di competenza del prefetto e dell’Anas con le valutazioni relative all’ampiezza delle aree di sosta lungo la statale.

L’autovelox in questione aveva scatenato quasi una rivolta tra gli automobilisti, con una gran mole di contenzioso.

Allora il prefetto approfitta per riaprire l’istruttoria sulla postazione di rilevamento della discordia e aveva deciso di eliminare il tratto di strada da quelli in cui è possibile procedere all’accertamento elettronico. In tal senso aveva utilizzato il criterio primario indicato dalle norme che regolano il posizionamento degli apparecchi elettronici di rilevazione della velocità, ossia se in zona davvero serve o meno un forte deterrente per gli automobilisti.

Il Tar, invece, aveva fondato la sua decisione sull’impossibilità di arrestare la marcia dei veicoli nel tratto di competenza del Comune, che con le sanzioni amministrative aiuta il bilancio. E addirittura aveva precisato che la misura era necessaria per l’ipotesi di difficoltà nel traffico laddove la polizia municipale dovesse multare un veicolo più lungo di dodici metri facendolo fermare sulla piazzola inadeguata.

Ma se fosse quello il criterio primario, concludono i giudici di Palazzo Spada, bisognerebbe installare «apparecchi automatici dovunque non sia agevole arrestare la marcia dei supposti trasgressori». In via definitiva il Tar aveva erroneamente sostituito le sue valutazioni con quelle delle amministrazioni competenti che non erano sbagliate, «tanto è vero che il verificatore non le considerava tali e che la sentenza le ha contraddette solo per un profilo marginale».

Una decisione importante, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che dovrebbe far riflettere tutti i Prefetti circa l’opportunità di una rivisitazione urgente dell’elenco dei tratti dov’è possibile effettuare rilevazioni a raffica senza una specifica logica di sicurezza stradale e solo con la precipua esigenza di “far cassa”, come sovente abbiamo segnalato, non da ultimo il famigerato tratto della nota località turistica di Otranto dove la Provincia di Lecce ha fatto sfaceli nel corso della scorsa primavera con migliaia di multe effettuate in un tratto che all’avvio della stagione balneare è stato riconosciuto da tutti come una trappola per (incolpevoli) automobilisti.

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