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Dev’essere specificata la qualifica del verbalizzante altrimenti la multa è da annullare

21 Luglio 2014 da dagata

Dev’essere specificata la qualifica del verbalizzante altrimenti la multa è da annullare

La semplice indicazione di «ausiliario del traffico», non è sufficiente: è necessario un atto dell’ente ad hoc per conferire la funzione di accertamento delle violazioni, o la provare che l’operante era abilitato

 

Ancora uno stop “ai vigilini” meglio noti come ausiliari del traffico. A stabilirlo, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, una sentenza del Tribunale di Arezzo, la numero 1197/2014, che ha annullato la multa elevata dalla polizia municipale nei confronti di un automobilista, della sanzione amministrativa pecuniaria di circa 50 euro per la violazione dell’art. 156/6-8 Cds per aver sostato in area destinata a parcheggio, con dispositivi di controllo senza azionare il parcometro.

Per il togato del tribunale toscano, dev’essere annullato il verbale per aver lasciato l’autovettura in sosta omettendo il pagamento se non è specificata la qualifica del verbalizzante, dipendente della ditta appaltatrice: in caso di contestazione, spetta all’ente accertatore provare che la violazione sia stata accertata da un soggetto specificamente abilitato, non essendo sufficiente che eventualmente il verbale rechi la mera qualificazione dell’operante come «ausiliario del traffico».

Secondo il tribunale, dev’essere accolto la doglianza, già rilevata in primo grado del proprietario dell’autovettura, sulla mancanza del potere di accertamento dell’infrazione e sanzionatorio in capo al personale della società appaltatrice cui il Comune ha affidato la gestione delle aree di parcheggio nel suo territorio.

Nella specie, la legge n. 127 del 15 maggio 1997, all’art. 17, comma 132, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La norma ha, inoltre, stabilito che i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dalla suddetta legge 127/1997, art. 17, commi 132 e 133 disponendo che a detto personale può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158.

Occorre, quindi, l’adozione di uno specifico atto amministrativo di conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti delle società incaricate della gestione dei parcheggi, con indicazione anche nominativa degli stessi, senza che tale conferimento di funzioni possa ritenersi conseguenza implicita e automatica del generale affidamento del servizio di gestione.

Nella controversia oggetto di appello alla sentenza del giudice di pace che aveva rigettato il ricorso dell’automobilista, nonostante la contestazione, l’amministrazione comunale non ha dato prova che l’accertatore indicato nel verbale (ausiliario della sosta dipendente della società) fosse stato individuato con specifico provvedimento di nomina (e dunque fosse soggetto legittimato all’accertamento della violazione), così come richiesto dalla normativa. «In caso di contestazione, incombe sull’amministrazione opposta dimostrare che la violazione sia stata accertata da soggetto specificamente abilitato, non essendo sufficiente che eventualmente il verbale rechi la mera qualificazione dell’operante come “ausiliario del traffico”. Infatti, proprio per la necessità che gli ausiliari del traffico siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge, la loro nomina deve avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso agli atti dell’amministrazione o nel giudizio in cui tale nomina rilevi».

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