Liti condominiali. Condannato penalmente il condomino che innaffiando le piante sporca il balcone del vicino
20 Aprile 2014 da dagata
Liti condominiali. Condannato penalmente il condomino che innaffiando le piante sporca il balcone del vicino. Per la Cassazione integra il reato di getto pericoloso di cose che si risolve nell’altrui molestia se gli episodi si ripetono in presenza di lamentele e segnalazioni
Tempi duri per quei condomini che se ne infischiano del quieto vivere e imbrattano il balcone del piano di sotto con perdite di acqua e terriccio delle proprie piante. Per la Cassazione penale,infatti, con la sentenza 15956 del 10 aprile 2014, la condotta del proprietario del piano di sopra integra il reato di getto pericoloso di cose che si risolve nell’altrui molestia. A nulla vale la lamentata rottura dell’impianto d’irrigazione se i «versamenti» sono ripetuti nel tempo e proseguiti nonostante ripetute lamentele e segnalazioni.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità della terza sezione penale hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un condomino avverso la sentenza del Tribunale penale di Roma che lo aveva condannato ad un’ammenda per il reato di getto pericoloso di cose perché, innaffiando i fiori del suo appartamento gettava acqua e terriccio nell’appartamento sottostante imbrattandone il davanzale e i vetri nonostante avesse ricevuto segnalazioni e lamentele anche tramite l’amministratore condominiale che le aveva confermate nel corso del processo.
Per la Suprema Corte, che ha ritenuto corretta la decisione del giudice del giudice per le indagini preliminari del tribunale capitolino, la condotta dell’imputato configura il reato in questione in quanto «con la contravvenzione prevista dall’articolo 674 Cp viene punito il gettare o versare, in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone, ovvero il provocare, nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare gli effetti predetti».
Un comportamento simile, quindi, può essere certamente qualificato come «versamento» nei termini delineati dall’articolo 674 Cp e che l’esito di tale azione rientra nell’altrui «offesa», «imbrattamento» o «molestia», essendo dotata di quella capacità offensiva che la disposizione richiede.
Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una decisione esemplare e da rendere nota perché potrebbe costituire un significativo precedente tale da essere un deterrente per ridurre cospicuamente la miriade di liti condominiali che accadono nelle nostre città per fatti analoghi.
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