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Commette reato il fruttivendolo che espone cassette di verdura sul marciapiede davanti al negozio.

6 Marzo 2014 da dagata

Commette  reato il fruttivendolo che espone cassette di verdura sul marciapiede davanti al negozio. Obbligo di assicurare l’idonea conservazione degli alimenti che non possono esposti agli agenti inquinanti dell’aria

È un fenomeno tristemente noto e diffuso a livello nazionale quello del fruttivendolo che espone gli ortaggi in cassette sul marciapiede davanti alla bottega. Da oggi, però secondo Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”  è sufficiente la messa in commercio di ortaggi esposti agli agenti inquinanti dell’aria per essere condannati penalmente. I giudici con la sentenza 6108/14, pubblicata il 10 febbraio della terza sezione penale della Cassazione, hanno precisato che integra tale fattispecie delittuosa una violazione dell’obbligo di assicurare l’idonea conservazione degli alimenti.  Infatti, non è necessario che gli alimenti siano in cattivo stato di conservazione, laddove a integrare la contravvenzione risulta sufficiente l’esposizione dei prodotti agli agenti inquinanti dell’aria, a partire dai gas di scarico dei veicoli in transito. Il caso riguarda un ortolano del Napoletano condannato all’ammenda di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/62 per aver esposto alla vendita tre cassette di verdura praticamente in strada, al di fuori della bottega. Non trova ingresso la tesi della difesa secondo cui non sarebbe sufficiente a configurare l’illecito penale la mera collocazione all’aperto degli alimenti, senza segni evidenti di cattiva conservazione o di inosservanza di particolari prescrizioni finalizzate a preservare le sostanze alimentari. In realtà, osservano gli “ermellini”, per integrare la contravvenzione contestata al commerciante non serve che si produca un danno alla salute: l’interesse protetto dalla norma è costituito dal rispetto dell’«ordine alimentare», vale a dire la necessità che gli alimenti giungano ai consumatori con le garanzie igieniche necessarie per natura; ben può configurarsi l’ammenda, allora, se le modalità di conservazione creano un pericolo di danno o deterioramento delle sostanze, ciò che si configura anche quando le condizioni igieniche si rivelano precarie. Nella specie, per l’affermazione della responsabilità penale del fruttivendolo, risulta sufficiente l’accertamento diretto operato da parte della polizia giudiziaria: l’imputato stesso, peraltro, ammette che le cassette erano esposte sul marciapiede antistante l’esercizio commerciale confermando la situazione di fatto rilevata dagli agenti che ha fatto scattare la sua incriminazione. Non resta che pagare, anche le spese del procedimento.

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