Chi va in giro con lo spray urticante rischia il carcere. Ma non quello al peperoncino. A dirlo la Cassazione.
11 Febbraio 2014 da dagata
Chi va in giro con lo spray urticante rischia il carcere. Ma non quello al peperoncino. A dirlo la Cassazione.
Una decisione che farà certamente discutere quella della Cassazione che è intervenuta a sancire che lo spray urticante simile a quello in dotazione alle forze di polizia è assimilabile a un’arma comune da sparo e il porto in luogo pubblico può comportare addirittura il carcere.
La sentenza resa dalla prima sezione penale della Cassazione numero 5719/14, pubblicata ieri 5 febbraio per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” sarà senz’altro contestata da chi ritiene che le famigerate bombolette spray utilizzate per immobilizzare i malviventi possano essere uno strumento utile per l’autodifesa, come nel caso della prevenzione delle violenze sessuali.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso e quindi confermato la condanna a otto mesi di reclusione nei confronti dell’imputato con precedenti specifici per la detenzione di tre bombolette “superparalizzanti” da 40 ml ciascuna, in dotazione alle forze di polizia di vari Paesi occidentali, compreso quelle italiane, per il controllo dell’ordine pubblico: lo spray è a base di orto-clorobenziliden-malonitrile, altrimenti detta “Cs”.
A nulla è valsa la difesa del reo che aveva rilevato come in sede d’indagine non fosse stata effettuata l’analisi quantitativa sull’esatto valore di concentrazione del principio attivo contenuto nelle bombolette. Circostanza questa ritenuta irrilevante dal giudice del merito che aveva fondato la decisione solo sul dato «max 80 mg» indicato dall’etichetta.
Per la Suprema Corte, infatti, nel caso di detenzione di questi strumenti, ben si può prescindere dall’esame quantitativo del prodotto, dal momento che le bombolette sono fabbricate e poste in commercio con una dichiarata destinazione offensiva.
Risulta, quindi, inevitabile l’assimilazione all’arma comune da sparo di cui all’articolo 2 delle 110/75: il porto in luogo pubblico integra il reato previsto dall’articolo 4 della legge 895/67 e successive modificazioni. E ciò perché lo spray è a base di aggressivi chimici. Diversa fattispecie, sottolineano i giudici, è costituita dal porto dello spray a base di peperoncino, anch’esso urticante.
Inserito in Varie | Nessun Commento »