Autovelox. Annullato per via amministrativa dal Prefetto di Brindisi un verbale elevato senza la contestazione immediata dell’infrazione
11 Febbraio 2014 da dagata
Autovelox. Annullato per via amministrativa dal Prefetto di Brindisi un verbale elevato senza la contestazione immediata dell’infrazione
Quando la Prefettura è corretta bacchetta il comune che si mette sulla “statale” per multe a go go. Annullato per via amministrativa dal Prefetto di Brindisi un verbale elevato senza la contestazione immediata dell’infrazione. In questo caso vittime delle apparecchiature autovelox, posizionate a poca distanza l’una dall’altra, dei comandi di PM di Torchiarolo e San Pietro Vernotico soprattutto gli automobilisti leccesi che percorrono la superstrada Lecce-Brindisi.
Non serve sempre ricorre innanzi al Giudice di Pace per vedersi annullata la multa se il Prefetto fa il suo dovere di autorità sovraordinata gerarchicamente ai comuni e censura l’operato illegittimo degli enti.
Per tale ragione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene opportuno evidenziare quanto accaduto a seguito dell’ordinanza numero di protocollo M_IT PR:BRSPC 00014694 DEL 17/12/2013 emessa dall’Area III della Prefettura di Brindisi che ha disposto l’archiviazione di un verbale elevato per eccesso di velocità ai sensi dell’articolo 142 comma 8 del Codice della Strada rilevato a mezzo autovelox, su ricorso predisposto dall’associazione che da anni difende gli automobilisti contro le multe ingiuste.
Nel caso in questione, la ricorrente aveva lamentato la mancanza di contestazione immediata dell’infrazione da parte degli agenti del Comune di Torchiarolo che soventemente si appostano sulla superstrada S-S.S. 613 Lecce – Brindisi con gli apparecchi autovelox effettuando multe a raffica agli automobilisti che transitano in gran numero sull’importante arteria che collega il Salento al resto del Paese.
Si legge testualmente nell’ordinanza che ha accolto le legittime doglianze dell’automobilista: “considerato che la velocità del veicolo del ricorrente, pur avendo superato il limite consentito di 11 km/h non può essere considerata talmente elevata da non consentire che il veicolo stesso potesse essere raggiunto per la contestazione immediata dell’infrazione” ; ed ancora: “ Per la giurisprudenza costante la mancata contestazione immediata quando è concretamente e oggettivamente possibile, se non effettuata, comporta l’illegittimità dell’accertamento della violazione. In considerazione del lieve eccesso di velocità suddetto ben può ritenersi che la contestazione immediata potesse essere effettuata, né le motivazioni addotte nel verbale appaiono confacenti al caso in esame anche in considerazione della mancata specificazione di oggettive difficoltà (maltempo, velocità eccessiva in senso oggettivo) ritenute dalla giurisprudenza impeditive della contestazione”.
Si tratta di un precedente di grande portata che si spera possa trovare applicazione da parte di tutti gli uffici territoriali del governo investiti da questioni analoghe, poiché sino ad oggi, siamo costretti a rilevare che in gran parte dei casi quando si tratta di multe seriali elevate con strumenti di rilevazione elettronica delle infrazioni tra cui autovelox, telelaser, tutor e photored, i Prefetti si limitano a riportarsi alle deduzioni degli enti accertatori e a rigettare i ricorsi costringendo automobilisti e proprietari di veicoli a dover ricorrere ulteriormente innanzi all’autorità giudiziaria con relative spese di avvio della causa e, sovente di patrocinio difensivo, per veder riconosciuta l’illegittimità del verbale.
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