Il padre che non ha riconosciuto i figli deve risarcirli per i danni non patrimoniali da illecito endofamiliare.
16 Dicembre 2013 da dagata
Il padre che non ha riconosciuto i figli deve risarcirli per i danni non patrimoniali da illecito endofamiliare.
La Cassazione riconosce il diritto al risarcimento per il vuoto emotivo, relazionale e sociale conseguente all’assenza di un genitore
Ancora una sentenza che mette di fronte alle proprie responsabilità quei padri che non hanno voluto riconoscere i propri figli.
È la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 26205 pubblicata il 21 novembre che statuisce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare per quei figli non riconosciuti dal padre ritenuto responsabile per la sola consapevolezza del concepimento e non la certezza assoluta della paternità. La conseguenza è che il vuoto emotivo, relazionale e sociale causato dall’assenza paterna nella vita dei figli può essere liquidato economicamente. A darne notizia, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione da anni impegnata anche nella tutela dei diritti dei figli e della famiglia.
Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso di un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Trieste, a corrispondere ai figli un risarcimento di ben 150mila euro caduno a titolo di danno non patrimoniale da illecito endofamiliare a seguito del riconoscimento giudiziale della paternità naturale.
Nella causa l’uomo aveva sostenuto di non essere stato a conoscenza del suo status prima del giudizio, e che peraltro l’azione intrapresa era tardiva ed il danno non patrimoniale non era dovuto in assenza di prova certa della sofferenza dei ricorrenti. Ed in più, il danno doveva essere escluso, almeno per il secondo figlio, perché al momento del concepimento la madre frequentava anche un altro uomo.
Ma i giudici del Palazzaccio hanno ben ritenuto di dover respingere tutte le doglianze formulate da questi rimarcando la circostanza che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli sorge dalla nascita e discende dal mero fatto della generazione. Tale preciso obbligo direttamente desumibile dal sistema di protezione della filiazione stabilito nell’articolo 30 della Costituzione non viene meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori. «Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore».
Peraltro – rilevano gli ermellini – che nella fattispecie “il ricorrente ha avuto la piena possibilità di essere del tutto consapevole della probabilità della propria paternità, ma ne ha ignorato tutti i segnali, lasciando i minori privi della figura paterna e delle cure necessarie”. Ed inoltre, sarebbe stato suo preciso onere ricorrere a un’indagine tecnica al fine di verificare l’effettiva paternità.
In merito alla determinazione del risarcimento, i giudici di Piazza Cavour hanno concluso che il danno subito a causa della privazione della figura paterna è consistito per i figli nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli. La mancanza del padre, in sostanza, ha segnato un tracciato di disagio e sofferenza nello sviluppo psico-fisico dei minori e ha creato una situazione di privazione affettiva e di ruolo sociale di natura stabile e definitiva, non suscettibile di mutamenti quanto meno fino al raggiungimento della maggiore età.
Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, con applicazione del criterio equitativo puro, ha concluso la Suprema corte, sorge quindi «dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall’assenza paterna fin dalla nascita nella vita dei resistenti».
Inserito in Varie | Nessun Commento »