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Bullismo. Il Ministero deve risarcire il bambino picchiato a scuola dai compagni

19 Ottobre 2013 da dagata

Bullismo. Il Ministero deve risarcire il bambino picchiato a scuola dai compagni. Risarcita la grave sindrome psichica a causa delle percosse subìte. Alla scuola spetta l’onere della prova di aver adottato le misure disciplinari idonee a evitare situazioni pericolose

Pesante, pesantissima decisione a carico del Ministero della pubblica istruzione in tema di bullismo e danni subiti dallo scolaro a causa delle percosse subite dai compagni. A segnalarla Giovanni D’Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che ne sottolinea la rilevanza alla luce del fatto che si tratta di un fenomeno ancora troppo sottovalutato all’interno stesso delle Nostre scuole, ma che forse con precedenti di tale portata si potrà iniziare a persuadere il personale docente e non docente ad una maggiore vigilanza e prevenzione.

Con la sentenza 8081/2013, infatti, il Tribunale di Milano ha stabilito che il Ministero deve risarcire i danni patiti dall’alunno vittima di episodi di bullismo tenuti da altri allievi dell’Istituto scolastico, consistiti in aggressioni fisiche. Per il tribunale meneghino, infatti, la condotta omissiva del personale docente configura una «culpa in vigilando»: per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose. Peraltro, nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita al riguardo da parte convenuta che, invece, è rimasta contumace, disinteressandosi al giudizio.

Secondo la norma citata,  i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, prevedendo altresì che tali persone siano “liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. E ancora, si legge in sentenza che «in tema di responsabilità dell’amministrazione scolastica ex l. n. 312 del 1980, art. 61, sul danneggiato incombe l’onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico; il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto».

Insomma, per superare la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2048 del codice civile, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee a evitare il sorgere di situazioni pericolose.

Peraltro, il giudice del capoluogo lombardo ha rilevato che una volta stabilita la responsabilità della scuola per i danni non patrimoniali subiti dallo studente è compito dello stesso magistrato accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio individuando a prescindere dal nome attribuitogli, quali ripercussioni negative sul valore – uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale ripartizione: ed il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico  (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere a un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Nella fattispecie, la CTU ha accertato che il ragazzo nel corso di causa divenuto maggiorenne, ha subìto l’insorgenza di una grave sindrome psichica.

Dalla malattia suddetta è derivato un danno biologico permanente subito dall’attore nella misura del 20%, ed un danno biologico temporaneo protrattosi per mesi diciotto. Il danno subito dal giovane che aveva 13 anni all’epoca dei fatti è stato liquidato nella complessiva somma rivalutata ad oggi di Euro 125.000,00. Oltre alle spese di lite ed interessi. Il tutto a carico del Ministero dell’Istruzione.

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