Guida in stato di ebrezza: assolto l’automobilista anche se l’alcoltest dà due risultati uguali a distanza di oltre 10 minuti
9 Luglio 2013 da dagata
Se l’alcoltest dà due risultati uguali a distanza di oltre 10 minuti l’imputato per guida in stato di ebbrezza deve essere assolto e l’auto dissequestrata. Il consulente non ha dubbi: nella generalità dei casi dalla seconda prova risulta almeno un decimale di differenza conseguente al processo fisiologico di assorbimento
Guidare in stato di ebbrezza è un fatto gravissimo ed un crimine, perché mette a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Su questo non ci piove. Ma sulla scia di una caccia alle streghe amplificata dalle troppe e tragiche stragi del “sabato sera” determinate dall’assunzione di alcolici e di sostanze psicotrope o stupefacenti, anche le autorità di polizia stradale stanno esagerando nei metodi, troppo spesso alla ricerca della benché minima traccia di tali sostanze, forse anche quando non ci sono, considerando quale ausilio infallibile il temibile alcoltest o etilometro che dir si voglia senza valutare le effettive condizioni dell’automobilista incappato nel controllo.
Significativa in tal senso una sentenza del tribunale di Milano, la numero 8005/12 pubblicata nel luglio dello scorso anno dal giudice monocratico dottoressa Luisa Ponti dell’ottava sezione penale che si pone in antitesi con un recente orientamento della Cassazione, ma che comunque per Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, vale la pena diffondere perché ha valore persuasivo anche in virtù delle conclusioni logico – giuridiche, assai condivisibili, cui perviene il giudicante.
Nel caso esaminato, l’imputato era stato “pizzicato” dalla polizia stradale di notte in autostrada con gli occhi lucidi e l’alito di vino e le due prove dell’alcoltest, effettuate in successione a tredici minuti di distanza avevano esibito lo stesso risultato di 1,58 g/l. Nonostante ciò il giudice del merito ha assolto l’automobilista perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, evitando così la pena dell’arresto oltreché l’esosa ammenda prevista per questa ipotesi ed ottenendo la restituzione dell’autovettura sequestrata.
Ritiene il giudicante che all’imputato semmai poteva essere contestata al massimo l’ipotesi più lieve che, com’è noto ormai è stata depenalizzata dall’agosto 2010, riportandola nell’alveo delle sanzioni amministrative. Probabilmente ha giovato al conducente il fatto che sia un padre di famiglia, con tanto di bambini al seguito, che sta tornando a casa dopo una cena dai genitori. Non un giovanotto che si ubriaca per la movida del sabato sera. È vero che avrebbe bevuto del vino e un po’ di spumante al momento del dolce, mentre il valore rilevato dall’etilometro rientra nell’ipotesi più grave prevista dal codice della strada per la guida in stato d’ebbrezza.
È ragionevole, in tale ipotesi, il dubbio che sia stato l’etilometro a presentare qualche “anomalia”. A dimostrare che due risultati identici a distanza di quasi un quarto d’ora costituiscono un’anomalia è il consulente tecnico già consultato in sede d’indagini difensive: non gli è mai capitato di rilevarlo in tanti anni di esperienza all’istituto di medicina legale. In poche parole: sussiste un «molto ragionevole dubbio» sull’effettività del tasso alcolemico rilevato.
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