Il giudizio slitta
15 Giugno 2013 da genteattiva
Anche questo, a suo modo e nel suo piccolo, è un po’ un paradosso. Silvio Berlusconi ha abbandonato l’incarico di capo del Governo, ma non i suoi guai giudiziari, viene per la prima volta applicata dalla Cassazione una delle norme chiave di una delle leggi ad personam del recente passato, quella sul legittimo sospetto altrimenti nota come legge Cirami. La Corte, infatti, con la sentenza n. 41694 ha utilizzato il nuovo (dal 2002) articolo 45 del Codice di procedura penale per trasferire un processo dal Tribunale di Bolzano a quello di Trieste. È stata così accolta l’istanza di rimessione presentata da una donna avvocata imputata del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa a danno del presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bolzano.
Un peso determinante nella decisione – a leggere le motivazioni – l’ha avuto un comunicato della sottosezione di Bolzano dell’Anm. Una nota datata 20 aprile 2009 nella quale i magistrati dell’Anm locale mettevano in evidenza come la condotta dell’avvocato, che ripetutamente aveva attaccato i giudici sui media, poteva mettere a repentaglio il diritto fondamentale dei propri clienti a un processo equo davanti a giudici indipendenti.
Parole che non sono piaciute per niente alla Cassazione che sottolinea come <la suddetta espressione, nella migliore delle ipotesi frutto di una condotta che ha travalicato le effettive intenzioni degli autori, sembra più che un’orgogliosa manifestazione di autonomia e indipendenza una larvata minaccia di, viceversa, scarsa imparzialità nel caso in cui i magistrati locali si fossero imbattuti, nell’esercizio della giurisdizione nei mandanti processuali dell’avvocato>. Il comunicato poi si spingeva oltre e chiamava in causa l’Ordine degli avvocati, invitando ogni magistrato, se lo riteneva opportuno, alla presentazione di una querela.
Per la Cassazione non può non emergere allora che i magistrati di Bolzano, dalla iniziale manifestazione di indipendenza e di rinuncia a ulteriori prese di posizione e polemiche, si sono spostati sul <campo minato della generica e generale prospettiva del venire meno dell’indipendenza ma soltanto nei confronti dei mandanti dell’avvocato>. È la stessa Anm, in sostanza, ad ammettere di non essere in grado di garantire la necessaria serenità e imparzialità di giudizio, con una sorta di riconoscimento di responsabilità.
A Cura del Prof.Giuseppe Catapano
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