Factoring leggero
15 Giugno 2013 da genteattiva
Nei contratti di factoring con clausola pro-solvendo, è legittimo svalutare i crediti ceduti e dedurre dal reddito imponibile le relative quote di accantonamento al fondo; infatti, anche se i crediti escono dalla sfera economico-patrimoniale del cedente, il rischio di insolvenza rimane comunque a suo carico, con il conseguente diritto a scorporarne dal reddito il costo potenziale. Con queste conclusioni (sent. 14337/11 del 30/6), la Cassazione ha risolto una controversia con esiti completamente differenti nei gradi di merito. Gli ermellini hanno accolto il ricorso del contribuente e allo stesso tempo il ricorso incidentale del fisco, su un altro punto controverso, con rinvio alla Ctr Lombardia. In ragione di un contratto di factoring, una società del milanese aveva ceduto parte dei propri crediti, inserendo nell’accordo la clausola pro-solvendo; secondo tale clausola, il rischio di una eventuale insolvenza rimane a carico della parte cedente. Per questo motivo, la società aveva dedotto dal reddito imponibile la quota di accantonamento relativa alla svalutazione di questi stessi crediti, nonostante fossero di fatto usciti dalla propria sfera patrimoniale e contabile. La ripresa degli agenti del fisco, avallata dai giudici regionali, aveva ad oggetto proprio tali componenti negativi, dedotti secondo gli accertatori oltre il consentito, atteso che la retrocessione dei crediti ceduti doveva considerarsi come una mera circostanza eventuale. Secondo il Tuir, la svalutazione dei crediti iscritti in bilancio è possibile sino alla percentuale dello 0,50% annuo rispetto all’ammontare complessivo, sino a raggiungimento della soglia limite del 5% sul totale. E in effetti, il dibattito giuridico verteva sul fatto che nel computo del valore complessivo dei crediti, su cui calcolare le percentuali, dovessero essere o meno ricomprese quelle poste relative ai crediti ai crediti ceduti in factoring , ormai usciti dal patrimonio (reale oltre che contabile) del cedente.
Per i giudici <è fuori discussione, in base alla disciplina degli art. 2423 bis e 2423 del codice civile, che del rischio di inadempimento relativo ai crediti ceduti pro solvendo deve tenersi conto nella redazione del bilancio, con la conseguenza che essi devono essere esposti separatamente da quelli derivanti dai crediti non ceduti e dai crediti ceduti pro soluto>. Pertanto, ai fini fiscali, la rilevanza dei rischi sui crediti ceduti pro-solvendo si traduce nell’inclusione dei medesimi nel calcolo del valore complessivo dei crediti aziendali, su cui applicare le percentuali di deducibilità. D’altro canto, poiché è il cedente a sopportare i rischi di una eventuale insolvenza, è corretto che il medesimo possa dedurre dal proprio reddito i relativi componenti negativi potenziali. Osserva Piazza Cavour, <il calcolo dei rischi su crediti deve essere effettuato applicando regole analoghe a quelle analitiche e/o sintetiche, che si applicano per le analisi e per le stime della svalutazione dei crediti>.
A Cura del Prof. Giuseppe Catapano
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