Danni alla persona. Per il danno non patrimoniale arrivano le tabelle del Tribunale di Milano 2013
3 Aprile 2013 da dagata
Danni alla persona. Per il danno non patrimoniale arrivano le tabelle del Tribunale di Milano 2013. Aumento i parametri anche per i giorni d’inabilità assoluta: nell’ottica della “personalizzazione” il range passa da 91-136 euro a 96-144 euro. Cambiano in melius anche i valori minimo e massimo per risarcire la perdita dei prossimi congiunti
Possiamo dire in anteprima che arriva finalmente il via libera alle tabelle 2013 del Tribunale di Milano per la determinazione del danno alla persona di natura “non patrimoniale”. Ne dà notizia Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che ricorda come a seguito di autorevoli pronunce giurisprudenziali, a partire dalla sentenza 12408 del giugno 2011 della Corte di Cassazione, le stesse sono quelle genericamente utilizzate dai tribunali italiani per la liquidazione del danno “non patrimoniale”, mettendo peraltro non del tutto la parola “fine” ad una vera e propria Babilonia a causa delle diverse valutazioni, per non dire sperequazioni, da parte della miriade di corti delle varie province italiane che utilizzavano parametri assai diversi ed anche non costantemente aggiornati come se le persone valessero più a Milano piuttosto che a Siracusa.
Con l’adeguamento delle nuove tabelle aumentano tutti i valori sia per quanto riguarda il valore monetario dei punti d’invalidità permanente che per quello dei giorni di inabilità assoluta che ora partono da un minimo di 96 euro, fino a 144 euro nell’ottica della “personalizzazione” del danno auspicata dalla stessa Suprema Corte. A tal proposito si ricorda che due anni fa il range era compreso tra 91 e 136 euro.
L’approvazione dei parametri è stato effettuato, come in precedenza, dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. In particolare, bisogna sottolineare che l’aggiornamento dei valori di liquidazione è stato effettuato in base agli indici Istat, sulla scorta di quanto accaduto gli anni scorsi.
In virtù di tale ratio, gli importi, sono stati aumentati del 5,6 % sui valori ricavati dalle variazioni del costo della vita fra il 2011 e il 2013 e arrotondati a un euro nella tabella sui danni da lesione permanente e temporanea all’integrità psico-fisica e alla decina di euro nella tabella sui danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale.
Sul punto pubblichiamo in anteprima i parametri per il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
– ciascun genitore per la morte di un figlio: da 163.080 a 326.150 euro;
– figlio per la morte di un genitore: da 163.080 a 326.150 euro;
– coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto: da 163.080 a 326.150 euro;
– fratello per la morte di un fratello: da 23.600 a 141.620 euro;
– nonno per la morte di un nipote: da 23.600 a 141.620 euro.
Come già precisato il range individuato dall’Osservatorio meneghino permette ai danneggiati, ma soprattutto all’operatore del diritto che dovrà applicare i parametri al caso concreto, di prendere in esame tutte le circostanze variabili di ogni fattispecie, e nel caso della perdita del “prossimo congiunto” partendo in primo luogo dalla qualità e dell’intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta; ma anche la sopravvivenza o meno di altri congiunti, il rapporto di convivenza o meno di questi ultimi, e la qualità e l’intensità della relazione affettiva residua.
Alla luce di tale importante novità che adegua la quantificabilità dei danni al costo della vita attuale, lo “Sportello dei Diritti” si augura che i tribunali applichino le nuove tabelle su tutto il territorio nazionale per evitare le frequenti sperequazioni e diseguaglianze che, nonostante il valore estremamente persuasivo delle decisioni della Corte di Cassazione in tal senso, persistono a verificarsi nel Nostro Paese. Allo stesso modo, continua costante l’impegno dell’associazione affinché tali ingiustizie non si verifichino e per consentire il massimo ristoro possibile a tutti i danneggiati.
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