“Class action” tributaria avverso il riclassamento degli immobili a Lecce
19 Marzo 2013 da dagata
“Class action” tributaria avverso il rilassamento degli immobili a Lecce. Ricorso collettivo il strumento di difesa utile ed efficace. Strumentalizzazioni inutili per speculare
Non comprendiamo assolutamente i tentativi di demolire un’opera meritoria per tutti i contribuenti che hanno deciso di opporsi agli accertamenti illegittimi notificati dall’Agenzia del Territorio ai cittadini leccesi proprietari d’immobili attraverso i ricorsi collettivi avviati dallo “Sportello dei Diritti”, se non per strumentalizzare al fine di speculare sugli stessi contribuenti che dovrebbero essere costretti ad esperire ricorsi individuali con un aggravio di costi, nonostante la legislazione ed un’importante e recente sentenza della Corte di Cassazione ne consenta la procedibilità. Così Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”.
In tal senso, riportiamo il contributo dell’avvocato tributarista Maurizio Villani che corrobora la convinzione secondo cui la cosiddetta “class action” già avviata può essere lo strumento utile ed efficace per far annullare gli atti di accertamento dell’Agenzia del Territorio.
Di seguito il commento dell’avvocato Villani:
“Le faccio presente che la Corte di Cassazione – Sez. Tributaria –, con l’importante sentenza n. 4490 del 23 ottobre 2012, depositata in cancelleria il 22 febbraio 2013, che invio in allegato, ha precisato che anche nel processo tributario è ammesso il ricorso collettivo sia per le questioni di diritto che per le questioni di merito.
Pertanto, non è assolutamente vero che il ricorso collettivo in materia tributaria <<è una difesa monca>> in quanto limitata solo alle questioni di diritto e non anche a quelle di merito, come riportato nell’articolo di oggi su Lecce Prima.
Infatti, la stessa Corte di Cassazione consente la possibilità di un unico ricorso collettivo che possa affrontare anche le questioni di merito tanto è vero che sul punto i giudici di legittimità così si pronunciano:
“Né, infine, appaiono ostative alla soluzione adottata le eventuali circostanze fattuali che potrebbero, parzialmente, diversificare le posizioni dei singoli ricorrenti, soccorrendo in tal caso, e nella ricorrenza dei presupposti di legge, la separazione delle cause espressamente prevista dal II comma dell’art. 103 c.p.c.”.
Infatti, l’art. 103, I comma, prevede che più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni.
Quindi, alla luce di quanto previsto dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, che ripetesi consente nel processo tributario il ricorso collettivo ai sensi dell’art. 103 del codice di procedura civile, nonché alla luce di quanto prevede la suddetta disposizione processuale, si possono verificare le seguenti situazioni:
1) Il giudice tributario può accogliere il ricorso collettivo se ritiene valide le eccezioni di diritto sollevate dalle parti ricorrenti;
2) oppure, il giudice tributario può accogliere parzialmente la risoluzione di identiche questioni di diritto e di fatto;
3) oppure, il giudice tributario, se non ritiene di accogliere totalmente o parzialmente le identiche questioni di diritto e di fatto, può sempre nella motivazione accogliere le particolari questioni di merito riguardanti specifici fatti di determinati ricorrenti, che hanno fatto sempre riferimento ai presupposti giuridici oggettivamente connessi.
In definitiva, nella particolare controversia riguardante le contestazioni agli avvisi di accertamento degli estimi catastali, i recuperi fatti dall’Agenzia del Territorio di Lecce si basano esclusivamente su un’unica questione di diritto “art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004” e di un’unica questione di fatto, le cosiddette microzone 1 e 2, tanto è vero che i recuperi fiscali non fanno assolutamente riferimento a specifiche situazioni catastali, in quanto l’Agenzia del Territorio non ha operato alcun specifico sopralluogo.
Di conseguenza, ci troviamo nella classica ipotesi di cause aventi connessione sia per l’oggetto (riclassamento parziale di tutte le microzome 1 e 2 della città di Lecce) sia per il titolo dal quale dipendono (avvisi di accertamento dell’Agenzia del Territorio di Lecce spediti con 70.000 raccomandate ed aventi tutti la stessa motivazione, tanto è vero che sono stati scritti in modo standardizzato) e, pertanto, ci troviamo nella classica ipotesi di litisconsorzio facoltativo che si può far valere mediante il cosiddetto ricorso collettivo.
Se poi il contribuente vuole aggiungere particolari questioni di merito per meglio supportare le tesi difensive del totale annullamento degli avvisi in contestazione, lo può fare benissimo e ciò non gli viene impedito assolutamente né dalla legge né dalla suddetta sentenza della Corte di Cassazione.
Per concludere, nella particolare situazione che si è venuta a creare a Lecce, è consigliabile sempre il cosiddetto ricorso collettivo sia perché è consentito dalla legge e dalla Corte di Cassazione sia perché si risparmiano notevolmente le spese legali (mentre è sempre dovuto per ogni atto distinto il pagamento di € 120,00 per il contributo unificato tributario) senza che ciò possa compromettere le tesi difensive sia per quanto riguarda il diritto sia per quanto riguarda il merito, soprattutto perché sono in contestazione atti generici standardizzati che non hanno alcun riferimento specifico a questioni di merito dei singoli immobili siti nella città di Lecce.
Cordiali saluti.
Avv. Maurizio Villani”
Avvocato Maurizio Villani
Patrocinante in Cassazione
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