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Cartellopoli: pericoli sulle strade urbane. Cartelloni pubblicitari luminosi a messaggio variabile sull’incroci

11 Gennaio 2013 da dagata

Cartellopoli: pericoli sulle strade urbane. Cartelloni pubblicitari luminosi a messaggio variabile sull’incroci anche se vietati dal CdS. Anche i Comuni si fanno pubblicità piazzandoli fuori dagli spazi rischiando di causare distrazioni e incidenti

In quasi tutti i comuni d’Italia si possono osservare in bella vista cartelloni luminosi riportanti le più disparate informazioni che riguardano l’ente locale. Dalla viabilità, alle modalità di raccolta della spazzatura, dal santo del giorno all’orario.
È chiaro però che se tali tipo di segnalazioni vengono poste su intersezioni pericolose o sui rondò possono naturalmente ingenerare distrazione fra gli utenti della strada con gravi rischi per la circolazione stradale. Non è raro, infatti, che alcuni sinistri avvenuti nei pressi dei cartelli in questione siano riconducibili alla distrazione del conducente che si era messo a leggere quanto indicato sui pannelli.
Ci si chiede, dunque, se sia legittima o meno l’installazione e a che distanza minima dagli incroci, dai relativi semafori e rondò devono essere collocati?
La risposta al quesito la dà l’art. 51 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, che è stato emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica (in sigla D.P.R.) n. 495 del 16 dicembre 1992.
Entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h il posizionamento è autorizzato nel rispetto della distanza minima di 50 metri prima degli impianti semaforici e delle intersezioni lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere [lettera a) del 4° comma], di 30 metri prima degli impianti semaforici e delle intersezioni lungo le strade locali [lettera b) del 4° comma] e di 25 metri dopo gli impianti semaforici e le intersezioni [lettera c) del 4° comma].
È chiaro che la ratio inserita nella normativa si basa su un principio di pubblica sicurezza pur evidenziandosi che il suddetto 4° comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 fa salva la possibilità di deroga concessa ai Comuni dal 6° comma dell’art. 23 del Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo (in sigla D.Lgs.) n. 285 del 30 aprile 1992.
Al di la di questo, Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, evidenzia come questi cartelloni, così come quelli pubblicitari, siano comunque assai pericolosi se posti sui luoghi suddetti.
Per tali ragioni, lo “Sportello dei Diritti”, invita tutte le amministrazioni comunali a porvi urgentemente rimedio eliminando tali installazioni nei tratti di strada indicati per evitare il perpetrarsi di rischi per la sicurezza stradale anche perché nulla osta spostarli in tratti non pericolosi e comunque alla vista degli utenti della strada.

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