Bollo auto: le vetture soggette a fermo amministrativo o giudiziario non sono soggette al pagamento del bollo auto regionale
11 Gennaio 2013 da dagata
Bollo auto: le vetture soggette a fermo amministrativo o giudiziario non sono soggette al pagamento del bollo auto regionale. Si viola la competenza statale in materia di tributi erariali
Le regioni non possono imporre l’obbligo di pagare le tasse automobilistiche anche per le vetture soggette a fermo amministrativo o giudiziario.
Lo sancisce la sentenza 288/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo 10 della legge regione Marche 28 dicembre 2011 n. 28 che aveva escluso, con decorrenza dall’anno di imposta 2012, l’esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per i beni mobili registrati sottoposti a fermo amministrativo o giudiziario.
Si tratta infatti di un tributo il cui gettito è attribuito alle regioni ma che resta di esclusiva competenza statale con la conseguenza che devono essere rispettati i criteri fissati dal legislatore nell’esclusione delle esenzioni. Con la sentenza i giudici hanno spiegato che la tassa automobilistica è tributo istituito e regolato da legge statale«attribuita» per intero alle regioni a statuto ordinario assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale. I tributi regionali, infatti, possono “propri” e sono quelli istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non assoggettati ad imposizione erariale e mentre sono “propri derivati” quelli istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali possono modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria.
Per tali ragioni “la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato: a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi); b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente); c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale”.
Ne consegue, per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che la norma censurata, ha violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali nel disporre la esclusione della esenzione dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati.
Inserito in Varie | Nessun Commento »