Diritti passeggeri aerei: voli in ritardo tre ore o più dopo l’orario di arrivo? Sì al risarcimento tra EUR 250 e EUR 600
1 Novembre 2012 da dagata
Diritti passeggeri aerei: voli in ritardo tre ore o più dopo l’orario di arrivo? Sì al risarcimento tra EUR 250 e EUR 600
Nella sentenza del 22/10/2012 nelle cause riunite C-581/10 Nelson e a. / Deutsche Lufthansa AG e C-629/10 TUI Travel e a. Civil Aviation Authority, la Corte di giustizia Europea conferma l’interpretazione del diritto dell’Unione già fornita nella sentenza Sturgeon. Essa rammenta che, in virtù del principio della parità di trattamento, la situazione dei passeggeri di voli ritardati deve essere considerata paragonabile, per quanto riguarda l’applicazione del diritto ad una compensazione pecuniaria, a quella dei passeggeri di voli cancellati «all’ultimo momento», poiché tali passeggeri subiscono un disagio simile, vale a dire una perdita di tempo.
Quando i passeggeri raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali
Il diritto dell’Unione 1 prevede che, in caso di cancellazione del loro volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione forfettaria di importo compreso tra EUR 250 e EUR 600. Nella sentenza Sturgeon 2 la Corte di giustizia ha considerato che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati per quanto riguarda il loro diritto ad una compensazione pecuniaria. La Corte ha così dichiarato che se essi raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.
Ciò premesso, il legislatore dell’Unione, adottando tale normativa, intendeva bilanciare gli interessi dei passeggeri del traffico aereo e quelli dei vettori aerei. Pertanto, un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo.
La Corte rileva altresì che l’obbligo di compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri di voli ritardati è compatibile con la Convenzione di Montreal 3. La Corte constata, in proposito, che la perdita di tempo inerente a un ritardo del volo costituisce un disagio non disciplinato dalla Convenzione di Montreal. Di conseguenza, l’obbligo di corrispondere una compensazione pecuniaria ai passeggeri di voli ritardati si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione di tale convenzione ed è complementare al regime del risarcimento dei danni previsto da quest’ultima. La Corte ritiene poi che il suddetto obbligo sia altresì compatibile con il principio della certezza del diritto, in base al quale i passeggeri e i vettori aerei devono conoscere con esattezza la portata rispettiva dei loro diritti e obblighi. La Corte precisa inoltre che tale obbligo è conforme al principio di proporzionalità, in base al quale gli atti delle istituzioni dell’Unione non devono superare i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. La Corte constata, al riguardo, che l’obbligo di compensazione pecuniaria non riguarda tutti i ritardi, ma solo i ritardi prolungati. Peraltro, le compagnie aeree non sono tenute al versamento di una compensazione pecuniaria qualora siano in grado di dimostrare che la cancellazione del volo o il ritardo prolungato sono dovuti a circostanze eccezionali.
Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, evidenzia con l’occasione che il risarcimento del “danno supplementare” dovrà essere richiesto con le giuste modalità e secondo i principi prescritti dalla norma e riconosciuti dalla giurisprudenza. Non bisogna infatti confondere la compensazione pecuniaria prevista nel Reg. (ce) 261/05 esclusivamente nei casi di negato imbarco e cancellazione del volo, con il risarcimento del danno previsto anche in caso di ritardo aereo, ma esclusivamente da parte della Convenzione di Montreal. Inoltre è importante rilevare che qualora il volo faccia parte di un pacchetto viaggio (contratto che comprende il viaggio, l´alloggio e altri servizi), seppur le disposizioni normative sul trasporto aereo (convenzione di Montreal – Reg.ce 261/05) sono pienamente valide, vi sono ulteriori norme, più´ specifiche, contenute nel Codice del Consumo. In questi casi e´ bene valutare, a seconda del problema riscontrato, la giusta controparte a cui rivolgersi (vettore aereo o tour operator) per le eventuali contestazioni.
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