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Commette reato di falso chi parcheggia l’auto esponendo sul parabrezza la fotocopia di un permesso per invalidi

1 Novembre 2012 da dagata

Commette reato di falso chi parcheggia l’auto esponendo sul parabrezza la fotocopia di un permesso per invalidi. Solo il falso grossolano non è punibile nel caso in cui non sia immediatamente riconoscibile

Tempi duri per i “furbetti” dei parcheggi. L’odiosa prassi di chi falsifica o fotocopia il permesso per la sosta dei disabili per parcheggiare la propria auto negli spazi a pagamento è stata infatti censurata dalla quinta sezione penale della Suprema Corte.
A sottolinearlo è Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” che porta in evidenza la recentissima sentenza 33214 del 23 agosto 2012 che ha stabilito rientra nell’ipotesi del reato di “falso in autorizzazione amministrativa” chi falsifica a regola d’arte il tagliando di parcheggio invalidi stabilendo che ai fini della prova è rilevante l’accertamento del falso da parte di una persona qualificata.
Sulla scia di altri precedenti, la Cassazione ha ribadito che integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazione amministrativa di cui agli articoli 477 e 482 del codice penale la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio, a nulla rilevando l’assenza dell’attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del falso se il documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale; a tal proposito dev’essere considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di eseguire copie fedeli all’originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede.
I giudici del Palazzaccio hanno inoltre rilevato che «il falso grossolano non punibile è soltanto quello facilmente riconoscibile “ictu oculi” anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è tale quello che richieda una certa attenzione per il riconoscimento della falsificazione».
Nel caso di specie, i giudici di piazza Cavour hanno rigettato il ricorso di un automobilista per il quale la falsità del permesso era stata accertata da persona qualificata dopo un attento esame che aveva evidenziato la non rifrangenza di un bollino apposto sull’atto, elemento certamente rilevante ma non immediatamente percepibile da chiunque.

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