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Equitalia condannata per “ Danno da pignoramento illegittimo”

13 Luglio 2012 da dagata

Equitalia nuovamente nel ciclone dopo l’importante e recente sentenza della terza sezione della Cassazione la n. 9445 dell’11.06.2012 che ha visto la condanna dell’agente della riscossione per “Danno da pignoramento illegittimo” che per Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti” rappresenta una speranza per molti cittadini vittima di comportamenti anche illegittimi e che di fatto impone maggiore attenzione nelle procedure di riscossione da parte della stessa società.
La vicenda nasce dal ricorso di un avvocato che aveva vinto un opposizione ad una cartella di pagamento riferita a sanzioni amministrative, e che nonostante ciò si era visto notificare un avviso di mora da parte dell’ente creditore e dell’agente riscossore.
Sebbene avesse provveduto immediatamente a proporre un’istanza in autotutela a seguito dell’indebito avviso di mora, chiedendone il contestuale annullamento con diffida ad astenersi dal compiere atti di esecuzione forzata, trasmettendo al contempo copia della sentenza attestante l’annullamento della cartella, Equitalia procedeva comunque con l’esecuzione forzata nei confronti del professionista che subiva pignoramento mobiliare presso il proprio studio legale.
Per tale grave errore, il malcapitato avvocato citava in giudizio sia l’ente creditore che l’agente della riscossione per il risarcimento del danno non patrimoniale causato in conseguenza della procedura di pignoramento, avvenuto peraltro davanti alla figlia, ad una collega ed alla segretaria.
Nella fattispecie il pregiudizio di natura non patrimoniale ai fini della domanda di risarcimento è rappresentato dal danno morale prodotto da un fatto di reato astrattamente configurabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. ossia il danno non patrimoniale derivante da un fatto illecito astrattamente configurabile come reato: in particolare il danno morale prodotto dall’omissione d’atti d’ufficio.
Secondo la tesi posta a fondamento della richiesta danni del ricorrente, invero, la condotta penalmente rilevante, almeno in astratto da parte dei due soggetti convenuti, sarebbe da ricercarsi nell’inerzia tenuta a fronte dell’istanza di annullamento dell’ingiustificato avviso di mora, la quale integrerebbe gli estremi del reato di omissione d’atti d’ufficio stabilito dal secondo comma dell’art. 328 c.p..
Il codice penale, relativamente al reato in questione statuisce, infatti che risponde del reato di omissione d’atti d’ufficio il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.
La Suprema Corte che ha ribaltato le precedenti pronunzie relative al caso in questione da parte delle due corti di merito chiamate a giudicarlo e che avevano escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale (sub specie di danno morale) ritenendo non sussistente – alla luce delle prove raccolte – la lesione di un diritto della personalità costituzionalmente rilevante (diritto all’immagine), con conseguente esclusione del danno, ha rilevato come in particolare nel secondo grado di giudizio la corte territoriale non aveva effettuato il doveroso preliminare accertamento circa l’astratta configurabilità della fattispecie di reato nella condotta dell’ente creditore e dell’agente riscossore.
Al contrario, affermano gli ermellini che “quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, la vittima avrà astrattamente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale, costituendo la tutela penale sicuro indice di rilevanza dell’interesse leso”.

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